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Esonero contributivo 2020

Circolare Inps n.57/2020 sull’esonero contributivo per assunzioni dei lavoratori sino a 35 anni a tempo indeterminato.

L’Inps con circolare n.57 in data 28/04/2020 ha indicato le modifiche apportate dalla Legge n. 160 del 27/12/2019 (legge di Bilancio) all’esonero contributivo triennale per le assunzioni a tempo indeterminato introdotto dalla L.205/2017.

La modifica riguarda l’estensione dei limiti di età dei lavoratori assunti con questa misura. Anche per il biennio 2019-2020 rientrano nell’esonero contribuito le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato fino al compimento dei 35 anni di età (34 e 364 giorni).

Inizialmente la Legge di Bilancio del 2018 (L. n.205/2017 ), che ha introdotto questa misura ,aveva previsto per il solo anno 2018 l’agevolazione fruibile per i lavoratori under 35 anni, mentre per il biennio 2019-2020 si considerava come limite i 30 anni.

Alla luce della legge di Bilancio 2020 e della circolare Inps n.57 suddetto limite under 30 sarà valido solamente nel 2021.

Aziende che possono godere dell’esonero.

Possono godere dell’esonero tutti i datori di lavoro privati (anche del settore agricolo) i quali assumono, a tempo indeterminato, lavoratori con qualifica di operaio, impiegati o quadri.

Non rientrano nel beneficio dell’esonero i rapporti di lavoro di apprendistato e di lavoro domestico

Per poter accedere al beneficio il datore di lavoro deve rispettare i principi indicati al c.1175 art.1 della legge 296 del 27/12/2006 :

– regolarità contributiva;

– applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro;

– rispetto dei contratti collettivi nazionali (trattamento economico e normativo), regionali o territoriali sottoscritti dalle o.o.s.s. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre i datori di lavoro non devono aver proceduto nei sei mesi precedenti l’assunzione a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi presso la stessa unità produttiva.

Lavoratori per i quali si può godere dell’esonero.

I lavoratori devono possedere un’età anagrafica per il 2020 sino a 35 anni  non compiuti (34 e 364 giorni), non devono essere mai stati assunti, nel corso della loro vita lavorativa, con rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.

I periodi di apprendistato o di rapporti di lavoro intermittenti (anche a tempo indeterminato) svolti in precedenza non ostacolo il diritto al riconoscimento dell’esonero contributivo.

Mentre, nel caso di  precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato cessato per dimissioni in periodo di prova o mancato superamento della prova,  l’esonero contributivo per la nuova assunzione non spetta  in quanto il precedente rapporto di lavoro  è considerato “indeterminato” sin dall’origine (circolare Inps 40/2018).

Misura dell’esonero contributivo

L’esonero contributivo è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusioni dei premi Inail) nel limite massimo di euro 3.000 annuali, valido per 36 mesi dall’assunzione del lavoratore a tempo indeterminato. L’incentivo è riparametrato su base mensile (250 euro).

Nel caso di assunzione a tempo indeterminato di giovani che abbiano svolto presso lo stesso datore di lavoro attività di alternanza scuola/lavoro o periodo di apprendistato per la qualifica o diploma professionale o il diploma di istruzione secondaria, o periodi di apprendistato di alta formazione, l’esonero è elevato al 100% dei contributi previdenziali.

Per poter fruire dell’esonero l’assunzione a tempo indeterminato deve avvenire presso lo stesso datore di lavoro entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio da parte del giovane.

Requisiti dell’assunzione per godere dell’esonero

Per poter fruire dell’esonero l’assunzione deve rispettare i principi indicati all’art.31 del d.lgs.150/2015. L’assunzione non deve avvenire in violazione di uno dei seguenti criteri:

  • Diritto di precedenza alla riassunzione di un lavoratore licenziato o cessato nel caso di rapporto a termine che abbia, entro i 6 mesi dalla cessazione, espresso la volontà di esercitare il diritto di precedenza (nel caso di stagionali i mesi si riducono a 3). Queste condizioni sono valide anche nel caso di riassunzione in modalità di somministrazione di un lavoratore licenziato in precedenza o cessato a tempo determinato che ha espresso la volontà di esercitare il diritto di precedenza.

 

  • Nel caso in cui presso l’unità produttiva dell’azienda del datore di lavoro (utilizzatore nel caso di somministrazione) vi siano sospensioni di lavoro dovute a crisi aziendali o a riorganizzazione aziendale, eccezione per quelle assunzioni di lavoratori con un livello e mansione differente rispetto ai lavoratori sospesi.

 

Ricordiamo che oltre a queste condizioni inziali, per fruire dell’esonero il datore, nei 6 mesi successivi l’assunzione con esonero contributivo non deve procedere con il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore. Questo comporterebbe, oltre alla revoca dell’esonero, il recupero delle somme del beneficio godute da parte dell’azienda.

 Possibilità di fruire dell’esonero nel caso di assunzione derivante da un obbligo preesistente.

Al punto 5 la circolare Inps 57 del 28/04/2020 conferma che, essendo la natura dell’esonero contributivo  previsto nelle Legge di Bilancio 2018 volta a “promuovere l’occupazione giovane e stabile”  non si applica il principio indicato all’art. 31 c.1 lettera a) del d.lgs. 150/2015 che prevede che per fruire degli incentivi contributivi l’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente stabilito o dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

Quindi le aziende possono usufruire del beneficio nel caso procedano con assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di lavoratori che abbiano svolto all’interno delle stesse rapporti di lavoro a tempo determinato con le medesime mansioni (anche nei casi di diritto di precedenza dovuto a rapporti a termine superiore a 6 mesi). Per poter fruire dell’agevolazione i lavoratore deve possedere il requisito dell’età al momento della trasformazione.

Medesimo diritto alla fruizione dell’esonero contributivo nel caso in cui il datore sia un acquirente o affittuario del ramo dell’azienda ed entro un anno dal trasferimento aziendale (termine che può essere più lungo se previsto dall’accordo collettivo) assuma i lavoratori precedenti, passati alle sue dipendenze, a tempo indeterminato.

Stessa cosa nel caso di assunzione di soggetti disabili ex. l.68/99 per far fronte all’obbligo di legge.

Non trova neanche applicazione la regola ex. Art.31 c.1.let.d) del d.lgs.150/2015 che prevede che gli incentivi non siano dovuti nel caso di assunzioni di lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da parte di aziende che presentano rapporti di controllo o collegamento con datori che voglio procedere con l’assunzione.
Per evitare comportamenti elusivi, volti a voler godere nuovamente dell’intero periodo di esonero, il legislatore prevede che per la nuova assunzione è riconosciuto l’esonero contributivo per la  sola “parte residuale” (come da procedura applicata in presenza di due rapporti di lavoro con distinti datori di lavoro privati).

Fruizione dell’esonero in casi particolari di assunzione.

Per poter fruire dell’esonero contribuito il rapporto di lavoro deve essere subordinato a tempo indeterminato.

Rientrano nella previsione normativa anche i rapporti di lavoro part-time, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato dove vi è un vincolo associativo (cooperative L. 124/2001) ed i rapporti di lavoro in somministrazione a tempo indeterminato anche nei casi in cui la prestazione nei confronti dell’utilizzatore avvenga a tempo determinato. In questo caso la misura della misura dell’esonero contributivo viene riconosciuta all’azienda utilizzatrice, rispettando i termini di invio delle comunicazioni obbligatorie immediatamente all’instaurazione del rapporto di lavoro.

Restano esclusi i rapporti di lavoro in apprendistato, il lavoro intermittente (anche se indeterminato, causa la discontinuità della prestazione)  ed il  lavoro domestico.

Cumulabilità dell’esonero con altre forme di incentivi.

L’esonero contributivo triennale è compatibile con:

  • Incentivo assunzione disabili ex. Art. 13 L. 99/68
  • Incentivo assunzione percettori di Naspi ex. Art. 10 bis L.92/212 (20% dell’indennità residuale che sarebbe spettata al lavoratore).