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Proroghe e rinnovi del contratto a termine nel Decreto “Cura Italia”

In sede di conversione del decreto Cura Italia viene introdotto l’art. 19 bis recante delle eccezioni ai divieti in materia di proroghe, rinnovi e “stop and go” nel contratto a tempo determinato. Le eccezioni riguardano anche il campo della somministrazione di lavoro.

In sede di conversione del Decreto Cura Italia ( L. 27 del 24/04/2020) il legislatore ha inserito l’art. 19 bis recante delle deroghe alla disciplina riguardante i contratti tempo determinato per quanto riguarda l’aspetto in particolare delle proroghe, rinnovi e pause tra un contratto e l’altro (stop and go). Stessa apertura per i rapporti di lavoro a tempo determinato in somministrazione.

 

Cosa recita l’art.19 bis L. 27/2020 (Cura Italia)

L’art. 19 bis recita testualmente: Considerata l’emergenza epidemiologica da COVID-.19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21 comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del D.L.vo n. 81/2015, di procedere nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione”

 

In sintesi le deroghe in oggetto riguardano:

  • 20 c.1 let.c)  per quanto riguarda il divieto di contratti a termine nelle unità produttive ove sono presenti riduzioni o sospensioni del rapporto di lavoro a seguito di utilizzo di ammortizzatori sociali (Cig, Fis, CigD ) che riguardano dipendenti adibiti alle medesime mansioni dei lavoratori da assumere a tempo determinato;

 

  • 21 c.2 per quanto riguarda l’istituto dello “stop and go” il quale prevede che , in caso di rinnovo tra un contratto a termine ed un altro deve esserci una pausa di 10 giorni nel caso di rapporti inferiori o uguali a 6 mesi, o di 20 giorni nel caso di rapporti a tempo determinato superiori a 6 mesi.  Questo non riguarda la somministrazione dove non si applica l’istituto dello stop and go;

 

  • 32 c1 let. c che, in sintonia con l’art. 20 c.1. let. c) prevede il divieto di somministrazione a tempo determinato presso quelle unità produttive ove sono presenti riduzioni o sospensioni del rapporto di lavoro a seguito di utilizzo di ammortizzatori sociali (Cig, Fis, CigD ) che riguardano dipendenti adibiti alle medesime mansioni dei lavoratori da assumere a tempo determinato.

 

 

Cosa potranno fare le aziende?

Le aziende per il periodo legato l’emergenza Covid19 (dal 23/02 al 31/08, per il periodo della fruizione degli ammortizzatori sociali max 9 settimane) potranno procedere con i rinnovi e le proroghe dei contratti a tempo determinato ed in somministrazione scaduti o in scadenza senza incorrere nel pericolo della trasformazione a tempo indeterminato.

Il legislatore così facendo mira a garantire i livelli occupazionali nel caso in cui, alla scadenza del termine, il datore di lavoro ( o l’utilizzatore nel caso di somministrazione) non voglia procedere con la proroga o il rinnovo a causa della presenza  della cassa integrazione nell’unità produttiva.

L’eccezione riguarda i contratti a tempo determinato in essere per poter dare a questi “continuità temporale”.
Infatti la norma non parla di instaurazione di nuovi contratti a tempo determinato ma solamente di proroghe e rinnovi (applicabili a rapporti a tempo determinato in essere).

 

Attenzione alle causali

Inoltre attenzione ai c.d. “rinnovi” per quanto riguarda il regime delle “causali” delle quali nella legge nulla dice il legislatore, restando quindi valida la previsione normativa che, superando i 12 mesi di contratto a termine o anche nel caso di singolo rinnovo è necessario l’inserimento della causali indicate al c.1 art. 19 d.lgs. 81/2015:

  • Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  • Esigenze connesse a incrementi temporanei significativi e non prorogabili, dell’attività ordinaria.

 

Nel caso in cui non si applica la normativa delle causali, come indicato al c. 1 art. 21 del d.lgs.81/2015, il rischio è di veder trasformato il rapporto in tempo indeterminato.