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Permessi lavorativi 104 e Tredicesima

Nel caso di fruizione dei permessi della L.104/92 questi non vanno ad incidere sulla maturazione dei ratei della tredicesima.

Nel caso di fruizione dei permessi 104/92 vanno ad incidere sulla maturazione della Tredicesima di Dicembre?

Questo è uno dei quesiti che alcuni lavoratori si sono posti in questi giorni.

Analizziamo il rapporto tra i due istituti.

Legge n. 104/92

La legge 104/92 è una norma emanata dal legislatore per l’assistenza, integrazione sociale ed i diritti delle persone che presentano disabilità.

L’art. 33 prevede dei permessi per lavoratori disabili, fruibili:

  • In riposi orari giornalieri di 1 o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro;
  • 3 giorni di permesso mensile (frazionabili in ore);

Medesimi permessi sono riconosciuti ai lavoratori/genitori (naturali o adottivi/affidatari) di figli che presentano situazioni di disabilità o per il coniuge, convivente di fatto, parente o affine nei casi previsti dalla legge.

I permessi 104/92 incidono sulla maturazione della Tredicesima?

La tredicesima fa parte delle retribuzioni c.d. “differite”, che vengono erogate in un secondo momento rispetto al loro periodo di effettiva maturazione (tfr, le ferie o la quattordicesima) ed è utile ai fini della maturazione del trattamento di fine rapporto.

Nel rapporto tra l’istituto dei permessi legge104 con le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) vi sono stati diversi interventi tra Cassazione, Ministero del lavoro e Inps per chiarire se i permessi incidano o meno sulla maturazione dei secondi.

Inizialmente l’Inps era orientata per un disconoscimento dei ratei di tredicesima nei giorni di fruizione dei permessi per 104 (Messaggio Inps n.  13032/2005)

Successivamente sia la Corte di Cassazione (Sent.15435 del 07/07/2014) sia il Ministero del lavoro su parere del Consiglio di Stato (09/11/2005) hanno evidenziato come la decurtazione della tredicesima a seguito di fruizione dei permessi 104 risulta inammissibile, potendo configurare addirittura comportamento discriminatorio del datore nei confronti del lavoratore.

L’indirizzo da seguire è che nel caso di fruizione dei permessi 104 da parte del lavoratore questi non incidano sulla maturazione dei ratei di tredicesima.

L’inps recependo le linee del Ministero del lavoro con messaggio n.7014 del 2006 ha dato attuazione a quanto indicato specificando che i permessi per 104/92 “non soggette a decurtazione le ferie e la tredicesima mensilità quando i riposi ed i permessi previsti dall’articolo 42 del decreto legislativo 2 marzo 2001, n.151 non siano cumulati con il congedo parentale.”

La decurtazione avviene nel caso in cui il lavoratore fruisca cumulativamente anche del c.d. congedo parentale ordinario e con il congedo per malattia del figlio.