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Cassa integrazione Somministrati

Per tutelare i lavoratori somministrati il Fondo di Solidarietà del settore (Forma.Temp) ha previsto le misure di cassa integrazione salariale ( nel settore chiamata TIS). Vediamo la procedura, il calcolo per le ore di cassa integrazione e le deroghe riguardanti l’emergenza legata al COVID19.

I lavoratori somministrati hanno diritto, nei casi di riduzione/sospensione dell’attività lavorativa da parte dell’azienda utilizzatrice, ad avere erogata la cassa integrazione, qui chiamata “trattamento di integrazione salariale” (TIS) prevista dal Fondo di Solidarietà di settore Forma.Temp.

 

Nell’emergenza dovuta al Covid19 le parti sociali hanno sottoscritto un accordo il 06/03/2020  (integrato successivamente in data 10.03/2020) con le quali hanno previsto le procedure da applicare per tutelare i livelli retributivi dei lavoratori somministrati.

Vediamo le due procedure di cassa integrazione che si possono attivare

Trattamento integrazione salariale “semplificata” (TIS – procedura semplificata)

Questa procedura si utilizza nel caso in cui l’azienda utilizzatrice abbia attivato gli ammortizzatori sociali a causa dell’emergenza Covid19.

In questo caso nella domanda da presentare al Fondo va indicato l’ammortizzatore sociale attivato dall’azienda utilizzatrice, la comunicazione preventiva effettuata alle oo.ss. di categoria, il numero di lavoratori coinvolti e le retribuzioni comprensive di contribuzione e la causale (COVID19).

 

Trattamento integrazione salariale “deroga” (TIS – procedura in deroga)

Questa procedura va applicata nel caso in cui l’azienda utilizzatrice non abbia attivato alcun ammortizzatore sociale . Questo perché la misura non riguarda la complessità dei lavoratori impiegati, ma sono coinvolti soltanto i lavoratori somministrati.

Proprio per questo si tratta di una misura “straordinaria” rispetto a quella ordinaria.

In questo caso l’agenzia di somministrazione deve inviare la comunicazione alle oo.ss. del settore e deve sottoscrivere un accordo sindacale che va allegato alla domanda.
L’accordo è indispensabile per accedere alla misura della cassa integrazione per somministrati (Trattamento integrazione salariale TIS).

 

Come si attiva il fondo Forma.Temp

La procedura normale di attivazione prevede che l’agenzia di somministrazione, per poter accedere alla misura erogata da parte di Forma.Temp,  deve inoltrare richiesta tramite il format in piattaforma (https://tis.formatemp.it) inserendo i vari dati sul numero di lavoratori coinvolti, le ore totali di riduzione/sospensione, i vari costi (retribuzione, contribuzione).

L’attivazione del Fondo è condizionata dalla presenza dell’ accordo/autorizzazione, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, in capo all’utilizzatore per i suoi Lavoratori diretti.
Ricevuta la comunicazione della riduzione/sospensione da parte dell’utilizzatore, l’agenzia di somministrazione si attiverà per le comunicazioni con le  sigle Sindacali di categoria (Nidil-Cgil; Felsa-Cisl; Uiltemp) per procedere all’esame congiunto della situazione e sottoscrivere un accordo che consenta l’attivazione del Fondo per l’erogazione della prestazione ai Lavoratori Somministrati.

L’esame congiunto si considera esperito trascorsi 5 giorni dall’informazione ai Sindacati.

Abbiamo visto in precedenza che nel caso dell’emergenza COVID19 è stata prevista una procedura che deroga all’attivazione degli ammortizzatori sociali da parte dell’azienda utilizzatrice.

 

Quali lavoratori possono accedere.

I lavoratori somministrati per poter accedere alla prestazione devono possedere un’anzianità di settore pari o superiore a 90 giorni di lavoro.

Si prescinde da tale requisito nel caso in cui il ricorso alla cassa integrazione è dovuta per eventi “oggettivamente non evitabili”. La circ. Inps 197/2015 ha specificato che nel concetto di “evento oggettivamente non evitabile” rientrano i casi fortuiti, improvvisi e non prevedibili che non rientrano nel c.d. rischio di impresa, dovuti a causa di forza maggiore.

Ricordiamo che per l’emergenza legata al COVID19 le misure di cassa si applicano anche nei confronti dei lavoratori somministrati che non hanno maturato le 90 giornate di anzianità nel settore.

 

Quali giorni rientrano nel computo delle giornate lavorate?

Il calcolo delle 90 giornate di lavoro deve seguire il criterio indicato dalla Circolare Inps. 9 del 19/01/2017.

Si devono considerare nel computo:

  • Giornate effettive di lavoro ( prescindendo dall’orario svolto);
  • Periodi di ferie, festività, maternità obbligatoria, infortunio in costanza di missione.

Considerando che si parla di “anzianità di settore” considerando la “flessibilità” del somministrato a svolgere più missioni questa si calcola tenendo conto dei vari rapporti di lavoro avuti con agenzia diverse di somministrazione.

Rientrano sia i lavoratori a tempo indeterminato, determinato e gli apprendisti.

 

La misura del Fondo

Il fondo eroga per le ore soggette a sospensione/riduzione :

  • 80% della retribuzione oraria lorda comprensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive;
  • 100% dei contributi;

Il valore dell’integrazione massima da erogare deve rispettare i limiti massimali della normativa in materia di Cassa Integrazione.

Per l’anno 2020 i massimali previsti sono:

Retribuzione lorda mensile Importo lordo
Inferiore o uguale a 2.159,48     €998,18
Superiore a 2.159,48 € 1.199,72

 

Esempio di calcolo

Ipotizziamo un Somministrato che percepisce una retribuzione lorda mensile comprensiva di ratei di euro 1650,00 quindi:

Retribuzione comprensiva ratei aggiuntivi : 1.650,00 euro

Calcoliamo la retribuzione oraria comprensiva dei ratei (divisore orario somministrazione 173,33):

1.650,00/ 173,33 = 9,52 euro

Ore lavorabili del mese (variabili ogni mese) : 168 hh

Consideriamo che la retribuzione (1.650) rientra nella prima fascia del massimale indicato (sino a  € 2.159,48). Di conseguenza il massimale da prendere in considerazione è €998,18.

Vediamo adesso la retribuzione oraria secondo massimale:

  1. 998,18 / 168 hh = 5,94 euro ( retribuzione oraria massima)

Adesso calcoliamo l’80% della retribuzione oraria comprensiva dei  ratei calcolata in precedenza:

  1. 9,52 euro x 80% = 7,62 euro

Confrontando i due valori (a & b) vediamo che il nostro (b) supera il massimale di legge (a). Di conseguenza andrà applicato quest’ultimo nel calcolo della cassa integrazione da erogare al somministrato.

Il Trattamento di Fine Rapporto matura interamente, così come i ratei.

 

Chi paga il trattamento di integrazione salariale (TIS)?

L’erogazione della misura viene anticipata dall’agenzia di somministrazione.

Nel caso in cui l’azienda utilizzatrice abbia sottoscritto un accordo con le parti sociali in cui prevede l’integrazione a carico del datore di lavoro del 100% della retribuzione di dipendenti diretti questo trattamento dovrà essere applicato anche nei confronti dei lavorati somministrati (parità di trattamento art. 35 d.lgs.81/2015).

In questo caso l’integrazione rimarrà a carico dell’agenzia di somministrazione (non del Fondo di Solidarietà).

La durata dell’intervento sarà sino a scadenza del contratto di somministrazione e comunque entro la durata del periodo di sospensione/riduzione applicato dall’azienda utilizzatrice.