Il d.lgs 66/2003 e s.m.i. regola la materia riguardante l’organizzazione dell’orario di lavoro. Recita l’art 1: “Le disposizioni contenute nel presente decreto, nel dare attuazione organica alla direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cosi’ come modificata dalla direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, sono dirette a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell’orario di lavoro”.
Di seguito una sintesi su alcuni istituti ed una tabella riguardante le sanzioni applicate in caso di violazione delle norme indicate.
Campo di applicazione
La normativa si applica a tutti i lavoratori “dipendenti”, con eccezione per quei lavoratori che operano in settori particolari (forze di polizia, agenti servizi vigilanza, personale di volo) o in cui l’attività di lavoro non viene misurata o viene predeterminata dai lavoratori (dirigenti, lavorati a domicilio, telelavoro, comunità religiose). Restano ferme per quest’ultimi le norme riguardanti orario di lavoro notturno e di riposo settimanale.
Limiti orario normale di lavoro e riposo giornaliero
Orario normale di lavoro: 40 ore settimanali calcolate su 7 giorni.
I contratti collettivi nazionali o aziendali possono stabilire una durata massima dell’orario settimanale o riferire l’orario di lavoro ad un periodo non superiore ad un anno.
Nel caso di durata media di lavoro questa non può superare comunque le 48 ore in un periodo di 7 giorni (comprensivo dello straordinario) e dovrà essere calcolata riferendosi ad un periodo non superiore a 4 mesi (tranne se i contratti collettivi non prevedano un periodo superiore di riferimento).
In alcuni casi viene previsto l’utilizzo del c.d. “orario multiperiodale”, un tipo di orario che può comportare l’utilizzo di orari settimanali superiori od inferiori alle 40 ore a condizione che la media oraria, riferita ad un periodo dell’anno, sia di 40 ore settimanali.
L’art. 7 del d.lgs.66/2003 in materia di riposo giornaliero prevede che “Fermo restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore”.
Pertanto, l’attività lavorativa nel corso di una giornata non potrà eccedere le 13 ore.
Il riposo giornaliero deve avvenire in maniera consecutiva, tranne se i contratti collettivi, in base al tipo di prestazione lavorativa, non prevedano una fruizione frazionata.
Riposo settimanale
Nell’arco della settimana il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive (solitamente coincidenti con la domenica) che vanno a sommarsi con le ore di riposo giornaliere (11 ore).
Il periodo di riposo viene calcolato su una media di un periodo massimo di 14 giorni.
Per quanto riguarda la coincidenza del giorno di riposo con la domenica, i contratti collettivi spesso prevedono deroghe, considerando il giorno di riposo diverso dalla domenica, soprattutto in presenza di turni in base all’attività lavorativa svolta (pensiamo alle attività commerciali aperte la domenica o alle attività degli stabilimenti balneari o dei call center).
Durata orario di lavoro nel lavoro notturno
Il lavoro notturno si caratterizza in quanto la prestazione avviene in un periodo di 7 ore consecutive nell’intervallo tra mezzanotte e le 05.00.
La prestazione del lavoratore definito “notturno”:
– deve essere svolta per almeno 3 ore (per un minimo di 80 giorni annui) nel periodo notturno (la contrattazione collettiva può indicare una disciplina differente).
L’orario di lavoro notturno non può superare le 8 ore nelle 24 ore, tranne se i contratti collettivi non prevedano un periodo di riferimento più ampio su cui calcolare la media. Alla contrattazione collettiva viene demandata anche previsione delle eventuali indennità da riconoscere ai lavoratori.
Nel caso di lavoratori notturni il legislatore prevede dei particolari obblighi e limiti riguardanti le lavoratrici madri (o genitori affidatari) e controlli periodici in materia di tutela di lavoro non trattati in questo articolo.
Dopo questa breve sintesi vediamo le sanzioni previste per le violazioni dei limiti sopra indicati.
Violazioni e Sanzioni
Il legislatore ha previsto un sistema sanzionatorio che prevede delle maggiorazioni nel caso in cui il datore abbia subito altre sanzioni della stessa natura nel corso degli ultimi tre anni (recidiva) e nel caso in cui le violazioni coinvolgano più lavoratori.
1) Violazioni:
– Art. 4 c.2 d lgs.66/03: Durata media dell’orario settimanale (48 max per periodi di 7 giorni); – Art. 9 c.1 d.lgs. 66/03: Periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive; |
Sanzione:
– amministrativa pecuniaria da 240 a 1.800 euro (280 a 2.100 se il datore abbia subito altre sanzioni medesime nei precedenti 3 anni); Nel caso di violazioni reiterate o per più lavoratori: – 5 lavoratori ovvero violazioni in 3 periodi, sanzione da 960 a 3.600 euro (1.120 a 4.200 nel caso di recidiva nei precedenti 3 anni); – Più di 10 lavoratori ovvero violazioni in 5 periodi, sanzione da 2.400 a 12.000 euro (2.800 a 14.000 nel caso di recidiva nei precedenti 3 anni). |
2) Violazioni:
– Art.7 c.1 d.lgs.66/03: Riposo Giornaliero |
Sanzione:
– Amministrativa pecuniaria da 120 a 360 euro (140 a 420 nel caso di recidiva nei precedenti 3 anni); Nel caso di violazioni reiterate o per più lavoratori: – 5 lavoratori o violazioni in 3 periodi, sanzione da 720 a 2.400 euro (840 a 2.800 euro nel caso di recidiva nei precedenti 3 anni); – Più di 10 lavoratori o violazioni in 5 periodi, sanzione da 2.160 a 3.600 euro (2.520 a 4.200 nel caso di recidiva in precedenti 3 anni);
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3) Violazioni:
– Art.13 c.1 e 3: Lavoro notturno |
Sanzione:
– Sanzione amministrativa pecuniari da 51 a 154 euro per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito all’orario notturno in violazione dei limiti previsti.
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