La Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), articolo unico, commi 118 e seguenti introduce l’esonero contributivo che si applica al nuovo contratto a tempo indeterminato.
La norma ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 con una durata di 36 mesi a partire dalla data di assunzione.
Nel beneficio rientrano tutti i datori di lavoro privati ed, ai fini del diritto all’esonero, non assume rilevanza la natura “imprenditoriale” in capo al datore di lavoro, pertanto il beneficio è esteso anche ai soggetti non imprenditori.
Restano esclusi dal beneficio i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
Per poter beneficiare dell’esonero contributivo è necessario che nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato. Inoltre è esclusa la fruizione dell’incentivo nel caso in cui nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo.
La misura dell’esonero è pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di un importo pari a euro 8.060,00 su base annua per tre anni.
La soglia massima mensile di esonero contributivo è pari ad euro 671,66.
Nei rapporti di lavoro part-time, la misura viene riproporzionata in base all’orario ridotto di lavoro.
L’applicazione del beneficio non determina alcuna riduzione della misura del trattamento previdenziale, in quanto l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche resta fissata nella misura ordinaria, pari, per la generalità dei lavoratori subordinati, al 33% della retribuzione lorda imponibile.
La fruizione dell’esonero contributivo di cui si tratta è subordinata al rispetto delle condizioni fissate dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, da parte del datore di lavoro che assume, di seguito elencate:
- a) regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale Al riguardo, si tratta delle condizioni alle quali è subordinato il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC;
- b) rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
- c) Assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro, applicazione della disciplina sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.