In concomitanza delle festività natalizie i lavoratori dipendenti attendono l’erogazione della tredicesima.
La tredicesima fa parte delle retribuzioni c.d. “differite”, che vengono erogate in un secondo momento rispetto al loro periodo di effettiva maturazione (tfr, le ferie o la quattordicesima) ed è utile ai fini della maturazione del trattamento di fine rapporto.
In questo 2020 segnato dalla pandemia del Covid19 l’ammontare della tredicesima potrebbe subire notevoli riduzioni dovute all’erogazione nell’anno solare della cassa integrazione.
Rispondiamo ad alcune domande che spesso vengono poste dai lavoratori chiarendo degli aspetti di questo istituto.
A chi spetta
La tredicesima è un’erogazione di una mensilità aggiuntiva che spetta a tutti i lavoratori dipendenti, oltre i pensionati, resa obbligatoria per tutti dal DPR n. 1070 del 1960.
Quanto spetta
L’importo della tredicesima solitamente corrisponde ad una mensilità intera lorda, calcolata rispettando i criteri indicati dai contratti collettivi applicati.
L’ammontare netto della tredicesima è comunque inferiore rispetto ad una normale retribuzione mensile, perché sulla tredicesima vanno applicate le aliquote previdenziali e le trattenute fiscali.
Non si applicano invece le detrazioni di lavoro o per carichi di famiglia come accade nelle mensilità normali. Inoltre, sulla tredicesima non viene erogato il c.d. bonus di 80 euro (c.d. bonus Renzi).
Quando viene erogata
La tredicesima viene erogata nel mese di Dicembre in base a quanto indicato dal contratto collettivo a cui si fa rinvia il contratto di lavoro e comunque entro il 24 Dicembre. In alcuni casi, in base ai contratti aziendali o gli accordi tra le parti, la tredicesima può essere erogata mensilmente sotto forma di rateo nel corso dell’anno solare.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi nel corso dell’anno i ratei maturati di tredicesima vengono erogati nell’ultima busta paga.
Come matura la tredicesima
La maturazione della tredicesima avviene nell’anno solare ( 1 gennaio – 31 dicembre), considerando tanti ratei quanti sono i mesi in cui il lavoratore svolge la propria prestazione di lavoro.
Nel caso di assunzione o cessazione nel corso dell’anno devono essere considerati i ratei mensili corrispondenti al periodo in cui si è prestata l’attività lavorativa. Nel caso di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro il mese viene considerato per intero ai fini della maturazione del rateo se il lavoratore risulta essere in forza per almeno 15 giorni di calendario. In caso contrario non matura il rateo di tredicesima (come accade nel calcolo del rateo mensile del tfr).
Ricordiamo che sia nel c.d. periodo di prova all’inizio del rapporto di lavoro, sia nei casi di preavviso, (per licenziamento o dimissioni) i giorni si considerano utili per la maturazione della tredicesima.
Esempio:
Lavoratore in una cooperativa sociale (ccnl cooperative sociali)
Livello: B1, retribuzione 1.325,20 euro
Data assunzione: 01/06/2020
Il lavoratore ha diritto a n.7 ratei di tredicesima (giugno-dicembre), quindi:
1.325,20/12 mesi= 110,43 euro (rateo) x 7 mesi= 773,03 euro (tredicesima)
Lavoratore part time orizzontale
Se il lavoratore svolge la sua attività lavorativa part time la tredicesima matura in proporzione alle ore di lavoro. Potrebbe accadere anche che nel corso dell’anno avvenga una trasformazione da part time in full time: in questi casi i ratei vengono calcolati e riproporzionati in base agli orari di lavoro svolti nel corso dell’anno (ratei interi per tempo pieno e riproporzionati nel periodo di part time).
Riprendiamo il precedente esempio
lavoratore part time 50%
Rateo mensile 110,43 x 50% = 55,21 euro (rateo part time)
Tredicesima 55,21 x 7 (mesi) = 386,50 euro
Lavoratore part time verticale
Se il lavoratore svolge la sua attività lavorativa in modalità part time verticale, lavorando quindi soltanto alcuni giorni del mese ad orario pieno, matura il rateo mensile di tredicesima per intero se risulta che il periodo di lavoro in forza nel mese sia almeno di 15 giorni, altrimenti non matura alcun rateo.
Nel caso di assenze
Il lavoratore nel corso dell’anno può assentarsi e conservare il diritto alla maturazione dei ratei della tredicesima.
Questo avviene nei casi per esempio di ferie, festività, rol, permessi retribuiti, congedo matrimoniale congedo obbligatorio per maternità, permessi per studio, permessi per 104/92.
Stessa cosa accade nel caso di infortunio e malattia: in questi casi i ratei vengono pagati direttamente dagli istituti previdenziali ed assicurativi, tranne se il ccnl applicato in azienda prevede l’obbligo per il datore ad integrare quanto anticipato dagli enti.
La maturazione della tredicesima non avviene nei seguenti casi di assenza:
– Assenza ingiustificata
– Congedo parentale;
– Malattia del bambino;
– Sciopero;
– Aspettative per incarichi elettivi o cariche sindacali;
Nel caso di permessi non retribuiti o di aspettative non retribuite il contratto collettivo potrebbe prevedere la possibilità della maturazione dei ratei di tredicesima.
Tredicesima e cassa integrazione
Per questo 2020 caratterizzato dalla pandemia il legame tra tredicesima e cassa integrazione è molto forte.
Dobbiamo distinguere due ipotesi di cassa integrazione:
- Cassa integrazione a zero ore;
In questo l’indennità salariale erogata dall’Inps al lavoratore è comprensiva anche della quota destinata alla tredicesima. A Dicembre al lavoratore non spetta alcun rateo di tredicesima per i periodi in cassa integrazione a zero ore.
Per esempio, se un lavoratore è stato da Aprile sino a Giugno (3 mesi) in cassa integrazione a zero ore a Dicembre si vedrà riconosciuto in busta paga n.9 ratei di tredicesima.
- Cassa integrazione ad orario ridotto.
Se il lavoratore ha subito una riduzione dell’orario di lavoro maturerà per le ore lavorate e per le assenze retribuite (ferie, permessi etc.) i ratei di tredicesima, mentre per le ore di cassa integrazione è l’Inps che direttamente nel trattamento di cassa integrazione inserisce anche la quota relativa alla tredicesima, esonerando l’azienda del pagamento della stessa per le ore di cassa integrazione fruite nell’anno. Di conseguenza a Dicembre sulla tredicesima ci sarà una trattenuta sulla parte riguardante le ore di cassa integrazione fruite nel corso del 2020.
Ma potrebbe verificarsi un’eccezione, nel caso in cui l’indennità di integrazione salariale pagata dall’Inps risulti essere inferiore al massimale stabilito per la cassa integrazione. In questo caso l’azienda deve integrare la quota di tredicesima sino ai limiti del massimale per la casa integrazione.
Lavoratori in smart working
Per i lavoratori che nel corso dell’anno hanno svolto parte della loro attività lavorativa in smart working non cambia nulla, ovvero maturano i normali ratei di tredicesima mensile come da contratto collettivo applicato. Lo smart working è una semplice modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, i lavoratori mantengo i diritti ed gli istituti indicati da contratto.