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Per il perfezionarsi della notifica va data lettura del provvedimento disciplinare al dipendente.

La Corte di Cassazione con Sent. 7306/2019 entra nel merito dell’efficacia della notifica del provvedimento disciplinare al dipendente.

La Corte di Cassazione con Sent. 7306/2019 chiarisce le modalità della comunicazione del provvedimento disciplinare.

Nel caso di rifiuto dal parte del  lavoratore di ricevere la lettera con cui si comunica il provvedimento disciplinare, questa va sempre letta per perfezionarsi della notifica. Non basta quindi la semplice consegna della lettera nell’orario di lavoro.

La consegna al dipendente della contestazione disciplinare all’interno dell’orario di lavoro non si perfeziona nel caso in cui al rifiuto di riceverla non si procede alla lettura dinnanzi al destinatario.

Nel caso in oggetto un dipendente si era rifiutato di ricevere a mano il provvedimento disciplinare (dovuto a delle assenze ingiustificate) da parte di un delegato dell’azienda. In seguito all’applicazione della sanzione disciplinare da parte dell’azienda (10 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione) il dipendente proponeva ricorso presso il Tribunale di Milano.

Il tribunale investito della causa aveva annullato il provvedimento per la mancata notifica dello stesso prima dell’applicazione della sanzione disciplinare. Sentenza confermata successivamente in Corte di Appello la quale annullava l’efficacia del provvedimento disciplinare vista la mancata notifica dello stesso al dipendente (rifiuto a ricevere la lettera e quindi mancato conoscimento dell’oggetto della stessa).

Il datore di lavoro proponeva ricorso in Corte di Cassazione la quale annullava quanto deciso in precedenza in Corte di Appello. Secondo la Corte il rifiuto del dipendente a ricevere il provvedimento disciplinare si poteva considerare come illegittimo.

Successivamente La Corte di Appello aveva nuovamente annullato l’applicazione della sanzione disciplinare in quanto mancava la prova dell’avvenuta notifica della contestazione al dipendente.

La Suprema Corte, investita nuovamente della materia del contendere ha confermato quanto indicato in Appello, in quanto la “mera consegna” di una busta chiusa senza aver espletato il tentativo di lettura davanti al destinatario non consente il perfezionarsi della notifica in quanto non è possibile al lavoratore/destinatario di accertare quale è l’oggetto della comunicazione. La mancata notifica del provvedimento è dimostrata indirettamente dal tentativo della società di inviare il provvedimento all’indirizzo del lavoratore tramite raccomandata con a/r successivamente all’applicazione della sanzione.

Nel caso di rifiuto a ricevere il provvedimento disciplinare  va sempre data lettura davanti al dipendente/destinatario per il perfezionarsi della notifica stessa. Sarebbe anche opportuno inviare raccomandata a/r prima di poter applicare la sanzione disciplinare per dimostrare il perfezionarsi della notifica stessa.