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Sent. Cassazione n.21265 del 28/08/2018.

La Suprema Corte ribadisce che la c.d. recidiva rientra nel campo dei requisiti della "immutabilità" della contestazione.

La Sentenza di Cassazione n.21265 del 28/08/2018 decide sulla c.d. immutabilità della contestazione disciplinare, anche per quanto riguarda l’istituto della recidiva.

La recidiva ricordiamo è un istituto, mutuato dal diritto penale, con il  quale datore di lavoro  può richiamare le sanzioni “applicate” nei precedenti due anni, così come indicato all’ultimo comma dell’art.7 legge 300/70 , per irrogare una sanzione più grave come il licenziamento.

Nel caso in questione il dipendente veniva licenziato a seguito di assenza ingiustificata dal posto di lavoro per 3 giorni consecutivi. Nel procedimento disciplinare in questione veniva indicata la recidiva solo nella lettera di licenziamento, non nella lettera di contestazione che dava inizio al procedimento.

La Suprema Corte conferma quanto indicato in precedenza in appello e decide per la reintegra del lavoratore, in quanto il vizio rilevato nel procedimento è di natura non “procedurale” ma bensì  ha valore “sostanziale.

Il  fatto indicando nella lettera di licenziamento  è diverso da quello contestato inizialmente. Vi è una discordanza tra quanto indicato nella contestazione disciplinare (assenza per 3 giorni) e quanto indicato nella lettera di licenziamento (recidiva).

La Suprema Corte fa riferimento al c.d. principio dell’immutabilità del fatto contestato, il quale va applicato anche all’istituto della recidiva, soprattutto quando questa non sia semplicemente utilizzata come criterio nella valutazione della gravità del fatto addebitato, ma si presenti come elemento “costitutivo” che legittima la sanzione applicata.