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La Corte di Cassazione, sent. n.15566 del 10/06/2019 sul concetto della “recidiva”

La recidiva deve essere inserita già all'interno della contestazione dell'addebito al dipendente, pena l'inefficacia della sanzione applicata.

La Corte di Cassazione, con sent. n.15566 del 10/06/2019 ribadisce il concetto che la c.d. recidiva  nei procedimenti disciplinari deve essere indicata nella lettera di contestazione.

Nel caso in cui questa sia un elemento “costitutivo” del procedimento disciplinare per irrogare la sanzione del licenziamento, la recidiva deve essere precisa e tempestiva, indicando all’interno della lettera di contestazione i precedenti disciplinari già effettuati e sanzionati al lavoratore nei due anni precedenti.

La sentenza prende le mosse da un’altra precedente sentenza della Suprema Corte del 28/03/1992 dove veniva affermato il principio che l’istituto della recidiva, per essere considerata quale elemento “costitutivo” della contestazione disciplinare, pena la nullità della sanzione o del licenziamento disciplinare, deve essere inserita nella contestazione di addebito al dipendente.

La Suprema Corte osserva che sarà il giudice, nel caso venga investito sulla legittimità del licenziamento, a valutare la “proporzionalità” della sanzione espulsiva, anche a riguardo della gravità dei singoli fatti addebitati oggetto di recidiva.

Ricordiamo inoltre che la recidiva è valida solo nei casi in cui la sanzione è stata effettivamente applicata, non potrà essere richiamata nel caso in mancata applicazione della stessa, nel caso di annullamento della sanzione o nel caso di impugnativa in corso dinnanzi all’arbitrato.