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Scadenze 2017 per lavori usuranti e lavoro notturno

Modalità per effettuare la comunicazione annuale

Si avvicina il 31 marzo, termine ultimo per la comunicazione delle liste dei lavoratori impiegati nel c.d. “lavoro usurante” e lavoratori notturni.

Procedura

L’obbligo di comunicazione viene assolto attraverso  l’invio del modello “LAV US”, compilabile sul portale www.cliclavoro.gov.it/modulolavus/:

Il soggetto che vuole inviare la comunicazione deve accreditarsi prima sul portale ClicLavoro.

Una volta registrati sul portale bisogna andare sulla voce “Monitoraggio” tra i “Modelli” in alto a sinistra, dove troverete “Lavoro usurante, Notturno, a catena e autisti”.

Il modello è diviso in sezioni:

  1. Datore di lavoro: indicazioni datore, sede legale;
  2. Sezione Inps: matricola Inps, codici relativi all’inquadramento;
  3. Sezione Inail: codice attribuito dall’Inail al momento dell’iscrizione;
  4. Sezione Altri enti: numero iscrizione Camera di Commercio, codice Ateco 2007;
  5. Sezione Elenco delle unità produttive: inserimento di tutte le sedi nelle quali l’azienda svolge le attività usuranti. Questa sezione va compilata con l’inserimento delle varie unità presenti e l’invio col tasto “aggiungi un’unità produttiva”. In ogni unità produttiva di appartenenza inserire i dati anagrafici dei singoli lavoratori. Infine bisogna evidenziare una delle due opzioni disponibili (numero giorno effettivi lavori usuranti o intero anno lavorativo). A fine compilazione il sistema invita a salvare, controllando il riepilogo dei dati. Questa operazione deve essere ripetuta per ogni unità produttiva
  6. Sezione Dati Invio: la procedura termina con invio modulo.

A termine del procedimento si avrà la ricevuta che riporta la data di invio.

Categorie 

Rientrano nell’obbligo i lavoratori che lo scorso anno hanno svolto le lavorazioni usuranti ex art. 1.c.1 let.a)-d) d.lgs. 67/2011.

Tra queste lavorazioni rientrano:

  • Quelle particolarmente usuranti indicate nel D.M. 19 Maggio 1999 (lavori in galleria, cava o miniera, lavori ad alte temperature etc.);
  • Lavori notturni;
  • Conduzioni di veicoli servizio pubblico di trasporto collettivo.

 

Per lavoro “notturno” s’intende chi svolge una parte del suo orario di lavoro (almeno 3 ore o un intervallo definito dai Ccnl di riferimento) durante un periodo di almeno 7 ore consecutive ricomprese tra la mezzanotte e le cinque del mattino.

Nel caso in cui  il contratto collettivo di riferimento non indichi una disciplina differente,  il d.lgs. 67/2011 considera il lavoratore “notturno” colui il quale svolga lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno.

Lo stesso viene considerato “usurante” se viene organizzato in turni (almeno 6 ore in cui è compresa la fascia indicata come “periodo notturno”) o se il lavoro viene svolto nei periodi notturni (per almeno 3 ore).

Rientrano tra gli usuranti anche i c.d. “lavori a catena”, previsti dal legislatore all’art.1 c.1 let.c del d.gls.67/2011, tra i quali:

  • Lavorazioni e trasformazione resine sintetiche, materiali polimerici termoplastici etc.;
  • Costruzioni autoveicoli e rimorchi;
  • Elettrodomestici;
  • Confezioni tessuti e articoli di abbigliamento ed accessori;
  • Confezione di calzature;
  • Macchine da cucire e rimagliatrici per uso industriale o domestico;
  • Altri strumenti e apparecchi.

I lavoratori  impiegati in queste attività individuate dal legislatore potranno usufruire di un accesso anticipato al pensionamento.  Proprio in ragione di questo il decreto legislativo  n.67/2011 prevede l’obbligo per i datori di lavoro della suddetta comunicazione.

I soggetti autorizzati ad inviare la comunicazione sono:

  • Datori di lavoro;
  • Consulenti del lavoro;
  • Le imprese utilizzatrici per quanto riguarda i lavoratori somministrati, impiegati nel c.d. “lavoro a catena” e nel “lavoro notturno”;
  • Altri soggetti abilitati ex legge 12/1979.

Questo adempimento viene svolto annualmente sempre entro il 31 Marzo.

Ricordiamo che l’omissione di questa comunicazione è sanzionabile in via amministrativa ai sensi dell’art. 5 comma 3 del d.lgs.67/2011.

La sanzione amministrativa va da 500 a 1.500 euro, previa diffida ad adempiere.