Si avvicina il 31 marzo, termine ultimo per la comunicazione delle liste dei lavoratori impiegati nel c.d. “lavoro usurante” e lavoratori notturni.
Procedura
L’obbligo di comunicazione viene assolto attraverso l’invio del modello “LAV US”, compilabile sul portale www.cliclavoro.gov.it/modulolavus/:
Il soggetto che vuole inviare la comunicazione deve accreditarsi prima sul portale ClicLavoro.
Una volta registrati sul portale bisogna andare sulla voce “Monitoraggio” tra i “Modelli” in alto a sinistra, dove troverete “Lavoro usurante, Notturno, a catena e autisti”.
Il modello è diviso in sezioni:
- Datore di lavoro: indicazioni datore, sede legale;
- Sezione Inps: matricola Inps, codici relativi all’inquadramento;
- Sezione Inail: codice attribuito dall’Inail al momento dell’iscrizione;
- Sezione Altri enti: numero iscrizione Camera di Commercio, codice Ateco 2007;
- Sezione Elenco delle unità produttive: inserimento di tutte le sedi nelle quali l’azienda svolge le attività usuranti. Questa sezione va compilata con l’inserimento delle varie unità presenti e l’invio col tasto “aggiungi un’unità produttiva”. In ogni unità produttiva di appartenenza inserire i dati anagrafici dei singoli lavoratori. Infine bisogna evidenziare una delle due opzioni disponibili (numero giorno effettivi lavori usuranti o intero anno lavorativo). A fine compilazione il sistema invita a salvare, controllando il riepilogo dei dati. Questa operazione deve essere ripetuta per ogni unità produttiva
- Sezione Dati Invio: la procedura termina con invio modulo.
A termine del procedimento si avrà la ricevuta che riporta la data di invio.
Categorie
Rientrano nell’obbligo i lavoratori che lo scorso anno hanno svolto le lavorazioni usuranti ex art. 1.c.1 let.a)-d) d.lgs. 67/2011.
Tra queste lavorazioni rientrano:
- Quelle particolarmente usuranti indicate nel D.M. 19 Maggio 1999 (lavori in galleria, cava o miniera, lavori ad alte temperature etc.);
- Lavori notturni;
- Conduzioni di veicoli servizio pubblico di trasporto collettivo.
Per lavoro “notturno” s’intende chi svolge una parte del suo orario di lavoro (almeno 3 ore o un intervallo definito dai Ccnl di riferimento) durante un periodo di almeno 7 ore consecutive ricomprese tra la mezzanotte e le cinque del mattino.
Nel caso in cui il contratto collettivo di riferimento non indichi una disciplina differente, il d.lgs. 67/2011 considera il lavoratore “notturno” colui il quale svolga lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno.
Lo stesso viene considerato “usurante” se viene organizzato in turni (almeno 6 ore in cui è compresa la fascia indicata come “periodo notturno”) o se il lavoro viene svolto nei periodi notturni (per almeno 3 ore).
Rientrano tra gli usuranti anche i c.d. “lavori a catena”, previsti dal legislatore all’art.1 c.1 let.c del d.gls.67/2011, tra i quali:
- Lavorazioni e trasformazione resine sintetiche, materiali polimerici termoplastici etc.;
- Costruzioni autoveicoli e rimorchi;
- Elettrodomestici;
- Confezioni tessuti e articoli di abbigliamento ed accessori;
- Confezione di calzature;
- Macchine da cucire e rimagliatrici per uso industriale o domestico;
- Altri strumenti e apparecchi.
I lavoratori impiegati in queste attività individuate dal legislatore potranno usufruire di un accesso anticipato al pensionamento. Proprio in ragione di questo il decreto legislativo n.67/2011 prevede l’obbligo per i datori di lavoro della suddetta comunicazione.
I soggetti autorizzati ad inviare la comunicazione sono:
- Datori di lavoro;
- Consulenti del lavoro;
- Le imprese utilizzatrici per quanto riguarda i lavoratori somministrati, impiegati nel c.d. “lavoro a catena” e nel “lavoro notturno”;
- Altri soggetti abilitati ex legge 12/1979.
Questo adempimento viene svolto annualmente sempre entro il 31 Marzo.
Ricordiamo che l’omissione di questa comunicazione è sanzionabile in via amministrativa ai sensi dell’art. 5 comma 3 del d.lgs.67/2011.
La sanzione amministrativa va da 500 a 1.500 euro, previa diffida ad adempiere.