Altri articoli

Per alcune assunzioni scatta l’obbligo del certificato penale

INCHIESTA TRANS:NATALI,A MARRAZZO CHIESTI 100MILA EURODal 7 Aprile è in vigore l’obbligo per il datore di lavoro, nel caso di nuove assunzioni, di acquisire il casellario giudiziale del soggetto che intende assumere.

Secondo il decreto legislativo 39/2014 il datore di lavoro, che intende assumere un soggetto per svolgere attività professionale o di volontariato nella forma del “rapporto di lavoro”, la quale comporti un contatto diretto e regolare con minori, ha l’obbligo di chiedere il certificato penale del casellario giudiziale.
La norma recepisce la normativa comunitaria contenuta nella direttiva 2011/93 sulla lotta contro l’abuso dei minori.

Lo scopo è di monitorare il personale impiegato che, nell’esercizio della propria attività lavorativa, abbia un contatto diretto con i minori.

Per poter procedere all’assunzione del soggetto da impiegare,  il casellario giudiziale deve rilevare l’assenza di condanne per i reati riguardanti la prostituzione minorile, la pornografia minorile,detenzione materiale pedopornografico,iniziative turistiche volte alla prostituzione minorile,adescamento dei minori e misure interdittive  che comportino il divieto del contatto con minori.

Nel caso di mancato ottemperamento all’obbligo indicato dalla legge il datore di lavoro sarà soggetto ad una sanzione amministrativa compresa tra 10.000 e 15.000 euro per ogni singola assunzione.
L’obbligo riguarda solo quei rapporti di lavoro instaurati dal 7 Aprile 2014 a seguire,  e nel caso del volontariato solo se il rapporto è regolato nelle forme di un contratto di lavoro subordinato o autonomo.
La richiesta del certificato è a carico del datore, il quale tramite un modello predisposto dal Ministero della Giustizia,  deve acquisire preventivamente il consenso del lavoratore, ed inoltrare la richiesta (soggetta ad imposta di bollo  e diritti) agli uffici competenti.

Nell’attesa del rilascio del certificato penale il datore può avvalersi di una autocertificazione del lavoratore che attesti l’assenza delle condanne sopra indicate.

Stesso obbligo in capo alla p.a  e gestori pubblici nel caso di nuove assunzioni.

La richiesta del certificato non và fatto ogni 6 mesi, ma l’obbligo sorge solo nel momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro.

Sicuramente dubbi interpretativi permangono, per esempio nell’individuare i limiti delle attività che  “comportino contatti diretti e regolari con minori “ e che rientrano nel campo di applicazione della norma. Poi  altro dubbio che permane è nel caso dei c.d. lavori domestici (colf e badanti), se anche in questo caso vige l’obbligo. Inoltre pensiamo che nel casellario giudiziale vi sono iscritte le condanne divenute definitive, quindi nulla si potrebbe riscontrare nel caso di soggetti da assumere che abbiamo dei giudizi pendenti.