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Nuove modalità per la richiesta degli assegni familiari 2019

Emessa la circolare Inps n.45 del 22/03/2019 che disciplina le nuove modalità per la presentazione della domanda per gli assegni familiari.

Novità sul fronte assegni nucleo familiari per i lavoratori. Dall’01 Aprile 2019 la richiesta per poter usufruire degli Anf avverrà solamente in via telematica sostituendo in pieno la precedente procedura cartacea. Questa è la novità introdotta dalla circolare Inps n.45 del 22/03/2019 nella quale viene disciplinata la nuova procedura di presentazione della domanda.

Non sarà più possibile presentare la vecchia procedura cartacea tramite modello ANF DIP SR16.

In particolare, la richiesta degli Anf da parte dei lavoratori dovrà avvenire:

  • Tramite richiesta telematica via web sul sito dell’Inps attraverso il proprio PIN o tramite identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o tramite il possesso della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

  • Attraverso patronati o intermediari dell’istituto, sempre con modalità telematica.

L’Inps procederà al calcolo dell’importo in base al nucleo familiare del richiedente, comunicando al datore di lavoro, tramite sezione apposita all’interno del Cassetto aziendale, gli importi giornalieri e mensili massimi. Questi saranno importi “teorici” spettanti al lavoratore, in quanto sarà il datore di lavoro che dovrà calcolare gli importi effettivi da erogare in busta paga e da conguagliare mensilmente. Ovviamente tali importi non dovranno eccedere quelli calcolati e comunicati dall’Inps.

Al dipendente non verrà data alcuna comunicazione dell’avvenuta accettazione da parte dell’Inps della richiesta, verrà data comunicazione soltanto nei casi di diniego. Il richiedente prenderà visione dell’accoglimento accendendo nella propria area riservata tramite Pin all’interno sezione del sito Inps “Consultazione domanda”. Il datore di lavoro dovrà verificare l’autorizzazione al pagamento degli Anf in apposita sezione all’interno del cassetto aziendale attraverso il codice fiscale del dipendente (o del richiedente nel caso non coincidano).

Per le domande cartacee presentante sino al 31.03.2019 restano valide le precedenti regole, con erogazione degli Anf sino al 30.06.2019 come periodo di autorizzazione.

Nel caso di variazioni del nucleo familiare nel corso dell’anno il lavoratore dovrà dare tempestiva comunicazione di ciò con le medesime modalità telematiche della richiesta per gli Anf.

Anche per la richiesta di autorizzazione per gli Anf, nei casi previsti dalla legge, il lavoratore dovrà presentare domanda per via telematica, allegando alla stessa la documentazione utile. Al lavoratore non sarà più inviato il modello ANF43 con il quale l’Inps autorizza il pagamento, ma verrà comunicato soltanto il diniego dell’autorizzazione.

Se il dipendente vorrà richiedere degli assegni familiari per periodi precedenti questi dovranno essere erogati dal datore di lavoro solo se nei periodi interessati il lavoratore era già alle sue dipendenze. Nel caso di periodi pregressi presso altri datori di lavoro il lavoratore dovrà inviare a questi  la richiesta.

Nel caso in cui le ditte siano fallite o cessate il lavoratore dovrà fare richiesta direttamente all’Inps tramite:

  • Contact center ;
  • Tramite il sito Inps se si è dotati di PIN, SPID o CNS nella sezione “ funzione ANF ditte cessate o fallite”;.
  • Tramite intermediari o patronati.

Nulla è cambiato per quanto riguarda la richiesta degli assegni nel settore agricolo per il quale resta valida la richiesta tramite vecchio modello cartaceo.

Rimane valida anche l’emanazione annuale da parte dell’Inps delle tabelle Anf aggiornate.