Altri articoli

Prorogato il congedo obbligatorio per i padri lavoratori.

Secondo quanto indicato dal messaggio Inps n.282 del 24/02/2017 per l’anno 2017 vengono prorogati i congedi obbligatori per i padri lavoratori.

Introdotto dalla L.92/12 (Legge Fornero) all’art. 4 c.24 let.a, il congedo obbligatorio è un vero e proprio diritto autonomo del padre lavoratore che si aggiunge al diritto della madre.

Il congedo obbligatorio è pari a due giorni fruibili, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia del minore a seguito di adozione o affidamento.

Il diritto a fruire del congedo obbligatorio esiste anche nei casi in cui il lavoratore abbia fruito del congedo di paternità ex art. 28 d.lgs. 151/2001, nei casi di:

  • Morte o grave infermità della madre;
  • Abbandono del bambino da parte della madre;
  • Affidamento esclusivo del figlio al padre;

Il congedo obbligatorio inizialmente previsto per un giorno (a cui si affiancava il congedo c.d. “facoltativo” oramai soppresso)  è stato  innalzato a due giorni anche non continuativi da un emendamento al DDL Stabilità 2016.

Per poterlo richiedere i lavoratori dipendenti sono tenuti a presentare comunicazione scritta al proprio datore di lavoro.

La richiesta, secondo l’art. 3 del D.M. del 22 Dicembre 2012, deve avvenire con un anticipo di almeno 15 giorni.

Mentre sono tenuti a presentare domanda all’Inps i lavoratori per i quali il pagamento dell’indennità è direttamente erogabile da detto istituto.

Al lavoratore che fruisce di tale congedo spetta un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione.
L’indennità, nel caso di lavoratori dipendenti, è anticipata integralmente dal datore di lavoro il quale potrà recuperarla in sede di conguaglio tramite flusso Uniemens.

La fruizione del congedo è fruibile anche nelle ipotesi indicate all’art. 24 del d.lgs. 151/2001.