Il lavoratore in sostituzione del congedo parentale può chiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
La richiesta deve essere effettuata entro i limi temporali del congedo parentale e per una riduzione di orario non superiore al 50 % dell’orario di lavoro.
Configurandosi come un diritto pieno del lavoratore di poter scambiare parte del congedo parentale con l’equivalente periodo di part time, il datore di lavoro è tenuto a dare attuazione alla trasformazione entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta.
La durata massima del periodo part time ricalca quella del congedo parentale:
- Madri lavoratrici massimo 6 mesi (o 10 nel caso di single);
- Padri lavoratori massimo 6 mesi;
- Nel caso di utilizzo da parte di entrambi i coniugi il limite massimo tra i due è 10 mesi
A questo strumento si può fare ricorso sino al compimento dei 12 anni del figlio , stesso limite per la fruizione del congedo parentale