L’art. 32 T.U. 151/01 prevede un congedo facoltativo della durata massima cumulativa di 10 mesi, fruibile nei primi 8 anni di vita del bambino, in alternativa, dal padre o dalla madre,.
Trascorso il periodo di fruizione del congedo obbligatorio, quello parentale facoltativo è usufruibile per intervalli non superiori a 6 mesi consecutivi.
Nel caso di un solo genitore (affidamento esclusivo, morte, abbandono e non riconoscimento del figlio, grave infermità dell’altro genitore), il periodo continuativo e non frazionato può perdurare sino a 10 mesi consecutivi.
Per i periodi di congedo, è dovuta un’indennità (fino al terzo anno di vita del bambino) pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo, complessivo tra i genitori, di 6 mesi.
Per i periodi successivi ai 6 mesi o per quelli dopo i 3 sino agli 8 anni del bambino, l’indennità spetta soltanto nel caso in cui il reddito del lavoratore sia inferiore ad un certo importo determinato dalla legge.
Il versamento dei contributi figurativi è effettuato per l’intero importo per i primi 3 anni di vita del bambino, e in misura ridotta per i congedi fruiti tra i 3 e gli 8 anni.
Il diritto spetta per ogni nato nel caso di parto gemellare.
Una misura alternativa al congedo parentale, introdotta dalla l. 92/12 in via sperimentale per gli anni 2013-2015, è il servizio di baby-sitting, attraverso la quale si prevede la corresponsione di voucher alla madre lavoratrice per far fronte a spese di baby-sitter o spese per i servizi per l’infanzia pubblici o privati accreditati.
Questo strumento è utilizzabile per gli 11 mesi successivi al congedo di maternità obbligatorio, e l’importo dei voucher verrà stabilito, tenendo conto dell’Isee, dal Ministero del lavoro.