L’indennità di disoccupazione per i collaboratori, abbreviata Dis-Coll dal 1° luglio 2017 diventa strutturale.
Dopo l’approvazione del Decreto Legge “Milleproroghe” dello scorso 24 Febbraio 2017 che prevedeva l’estensione della Dis-Coll sino al 30 giugno 2017, la Commissione Lavoro della Camera il 28 Febbraio ha dato il via libera all’emendamento ad DdL sul lavoro autonomo che rende la c.d. “Dis-Coll” struturale dal 1° luglio 2017 tra gli strumenti di sostegno al reddito.
Introdotta dall’art. 15 del D.lgs 22 del 04/03/2015 (decreto attuativo Jobs Act) per sostituire la vecchia “una tantum” per i parasubordinati , la Dis-Coll inizialmente era stata prevista come misura sperimentale per il 2015.
Prorogata successivamente, ora diviene strutturale tra le prestazioni di sostegno al reddito.
Questa previsione dal 1° luglio comporterà l’aumento della contribuzione pari allo 0.51% per i collaboratori, gli assegnisti ed i dottorandi di ricerca con borsa di studio a cui la Diss-Coll viene estesa.
L’aliquota contributiva destinata all’assistenza (oggi dello 0.72%), da luglio sarà in totale 1.23%.
Questa andrà a gravare per un terzo sui collaboratori e per due terzi sul committente.
L’aliquota previdenziale rimane al 25%
Requisito
Aver maturato almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che intercorre tra il primo gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione ed il predetto evento (per esempio: cessazioni avute febbraio 2017 va preso in considerazione il periodo dal gennaio 2016).
Durata
L’indennità è pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo sopra indicato, per un limite massimo di 6 mesi.
Calcolo della Dis-Coll
Si tiene conto dei mesi di durata del rapporto di collaborazione. Il reddito di riferimento è quello utile ai fini previdenziali.
Questo reddito va diviso per il numero di mesi corrispondenti alla durata del rapporto di collaborazione sia nell’anno solare in cui si è verificata la cessazione della collaborazione sia di quelli dell’anno solare precedente, cosi da calcolare il reddito medio mensile.
La misura della Dis-Col è pari al 75% di tale reddito mensile medio sino ad euro 1.195, la misura viene incrementata di una somma pari al 25% tra la differenza del reddito medio mensile calcolato e 1.195
Per quanto riguarda il 2016 il limite massimo mensile della Dis-Coll da percepire non può superare il valore di euro 1.300 al mese.
Questa indennità si riduce del 3% ogni mese dal 4° mese di fruizione.
Richiesta.
La richiesta può essere fatta direttamente dal collaboratore tramite il portale Inps utilizzando il Pin personale e seguendo le istruzioni indicate nel sito, o tramite un Patronato.
Essenziale è aver sottoscritto la disponibilità al lavoro presso il centro per l’impiego competente.
La richiesta deve avvenire entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di collaborazione, pena la perdita della stessa.
Una volta accertati i requisiti, l’Inps erogherà l’indennità a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’8° giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di collaborazione.
Perdita beneficio.
Il Collaboratore perde diritto alla fruizione dell’indennità nel caso in cui:
- Perda lo status di disoccupazione;
- Non partecipa ai percorsi di riqualificazione proposti dal Centro per l’impiego territorialmente competente;
- Contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni
- Nel caso in cui inizi un’attività autonoma senza aver comunicato entro 30 giorni dalla data di inizio attività all’Inps detta attività e il reddito presuntivo;
- Raggiunti i requisiti per la pensione;
L’erogazione della Dis-Coll può essere sospesa, nel caso di assunzione con contratto di lavoro, per un massimo di 5 giorno, per poi riprendere il normale decorso.
Nel caso in cui si intraprenda una nuova attività autonoma entro 30 giorni si deve comunicare all’Inps l’attività che si intraprende e la previsione del reddito annuo.
In questo caso in base a queste risultante la Dis-Coll può essere ridotta (dell’80%) nel periodo tra inizio e fine della suddetta attività.
La mancata comunicazione all’Inps di aver intrapreso una nuova attività comporta per il lavoratore l’obbligato a restituire l’indennità che ha percepito dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonomo o impresa individuale.