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Maternità e lavoro: Permessi di allattamento e per malattia del figlio.

Nel primo anno di vita del bambino la lavoratrice madre ha diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti, mentre nel caso di malattia può usufruire di permessi non retribuiti entro i primi anni..

Nel primo anno di vita del bambino il datore di lavoro ha l’obbligo di concedere alla lavoratrice madre i permessi c.d. di “allattamento” nel caso li richieda.

Il diritto ai permessi spetta anche nei casi di affidamento o adozione entro il 1° anno di ingresso del minore in famiglia adottiva o affidataria (art.45 d.lgs. 151/2001).

La distribuzione dei permessi per allattamento (definiti anche “riposi giornalieri”) deve essere concordata con il datore di lavoro in base alle esigenze organizzative aziendali.

Il diritto a usufruire dei permessi di allattamento spetta alle lavoratrici madri, anche apprendiste, che ovviamente nel periodo di fruizione abbiano un rapporto di lavoro dipendente.

La durata dei permessi è la seguente:

  • 2 ore al giorno per prestazioni di lavoro giornaliere pari o superiori a 6 ore ( le due ore possono essere fruite in maniera cumulabile  o suddivise);
  • 1 ore al giorno per prestazioni di lavoro giornaliere inferiori alle 6 ore;
  • 1 ora per lavoratrici che fruiscono di servizi di asilo nido o altro tipo di struttura in azienda (art.39 d.lgs.151/2001).

Questi permessi vengono raddoppiati in caso di parto gemellare o plurimo. Analoga cosa per affidamento o adozione plurima.

Le ore aggiuntive possono essere usufruite dal padre se la madre non le utilizza.

Il Legislatore riconosce in alcuni casi il diritto del lavoratore padre di poter usufruire dei permessi:

  • nel caso di affidamento esclusivo del figlio;
  • nel caso in cui la lavoratrice madre non li richieda o non ne abbia diritto ( lavoratrice dipendente o lavoratrice a domicilio);
  • in caso di morte o grave infermità della madre.

Per la presentazione della domanda la lavoratrice deve presentare richiesta scritta al datore di lavoro; mentre nel caso di richiesta di pagamento diretto dall’INPS la domanda viene presentata tramite questi canali: servizi al cittadino sul sito INPS (se si è in possesso del PIN), Contact Center, Patronati attraverso i servizi telematici abilitati.

Nel caso in cui sia il lavoratore padre li richieda quest’ultimo deve  presentare domanda direttamente all’INPS.

I permessi sono totalmente a carico dell’Inps; l’indennità da corrispondere comprende anche i ratei delle mensilità aggiuntive. L’indennità corrisposta non è soggetta a contribuzione ma concorre a formare reddito d’imponibile fiscale.

Le indennità, anticipate dal datore di lavoro, sono portate a conguaglio nelle denunce mensili.

 

Permessi per la lavoratrice nel caso di malattia del bambino.

Il legislatore, all’art.47 del  lgs.151/2001, ha previsto la possibilità per la lavoratrice madre, o in alternativa per il padre lavoratore, la possibilità di fruire di permessi non retribuiti nei casi di eventi di malattia del figlio.

La legge prevede che questa possibilità sia circoscritta in base all’età del bambino, in particolare:

  • entro i primi 3 anni del bambino possibilità di poter usufruire di un permesso non retribuito per tutta la durata della malattia;
  • dai 3 agli 8 anni del bambino possibilità di poter usufruire di un permesso non retribuito della durata di 5 giorni lavorativi all’anno.

La richiesta viene fatta attraverso la trasmissione del certificato di malattia del bambino da parte del medico curante, il quale dovrà indicare nella certificazione le generalità del genitore.
Resta fermo l’obbligo del lavoratore di comunicare al proprio datore di lavoro di voler fruire del permesso.