L’apprendistato è un contratto di lavoro che si caratterizza per la presenza della c.d. “causa mista”, in quanto alla prestazione di lavoro si affianca il percorso formativo dell’apprendista, indicato dal PFI, che costituisce parte integrante della prestazione. Attraverso la formazione il lavoratore/apprendista acquisisce quelle competenze tecniche e professionali indicate nel suo percorso di apprendistato.
Il Legislatore prevede la durata dell’apprendistato, la quale non potrà essere inferiore a 6 mesi e con una durata massima di 36 mesi, con alcune eccezioni legate al settore dell’artigianato dove il periodo può arrivare anche a 5 anni.
In alcuni casi il termine finale dell’apprendistato può subire variazioni in presenza di eventi che impediscano la formazione dell’apprendista in azienda.
E’ il caso delle assenza da lavoro c.d. involontarie (malattia, infortunio, etc.) le quali interrompono sia la prestazione lavorativa che la formazione.
Il legislatore, come indicato alla let. g) comma 5 art.42 d lgs. 81/2015 prevede la possibilità di prolungare il periodo finale nel caso in cui questa sospensione involontaria sia superiore a 30 giorni. In questo modo viene data la possibilità alle parti di poter completare l’iter formativo indicato nel PFI.
Per poter procedere con la variazione del termine finale il datore di lavoro deve darne comunicazione scritta all’apprendista prima della scadenza del termine naturale del periodo formativo.
Da quanto indicato nella norma sembrerebbe che il prolungamento possa avvenire solo per quei eventi che comportino una assenza dal lavoro di durata superiore a 30 gg, senza indicare un rimando alla contrattazione collettiva come era previsto nel precedente T.U. del 2011 alla let. h) dell’art. 2 dove era prevista la “possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi”.
Consideriamo anche che vi sono quei CCNL che prevedono il prolungamento anche nei casi in cui i 30 giorni non siano legati ad un singolo evento, ma siano la risultante di più eventi singoli della medesima natura (es. art.57 del CCNL trasporti e logistica).
Alla luce di ciò sarebbe forse auspicabile, in sede di sottoscrizione del contratto di apprendistato tra le parti, inserire una clausola, in cui si preveda la possibilità del prolungamento per eventi sospensioni involontari superiori a 30 giorni, anche se cumulati tra loro.
Ovviamente resta ferma la comunicazione scritta da effettuare nei confronti dell’apprendista prima della scadenza naturale del termine formativo iniziale.
Per completezza ricordiamo che tra gli eventi che prolungano il periodo di apprendistato vi è anche quello legato all’utilizzo degli ammortizzatori sociali come indicato dal c.4 art.2 del d.lgs.148/2015, in cui viene previsto che, nei casi di fruizione, da parte degli apprendisti, delle ore di cassa integrazione “alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite”.
Il Legislatore, a differenze della precedente formulazione indicata dal d.lgs. 81/2015, non da una mera “facoltà” alle parti, ma prevede una diretta conseguenza derivante dall’uso delle ore di sospensione. Conseguenza di ciò è che il prolungamento del termine ultimo avviene in automatico senza necessità di comunicazione scritta al lavoratore.
Ovviamente nei casi di prolungamento del termine finale del periodo formativo rimangono valide le agevolazioni contributive previste dalla disciplina dell’apprendistato fino alla scadenza.