Il legislatore all’art. 63 del d.l. 18 del 17/03/2020 (Cura Italia)* ha previsto un “Bonus” di euro 100 per i dipendenti che nel periodo di Marzo abbiano svolto la loro attività lavorativa presso la sede di lavoro aziendale.
A seguito dell’emergenza da Covid19 il legislatore ha incentivato le forme di lavoro agile da casa (smartworking e telelavoro). Alcune attività lavorative considerate “essenziali” sono state autorizzate dai decreti a continuare a svolgere la propria attività presso la normale sede di lavoro, adottando le opportune misure sulla sicurezza previste.
A chi spetta?
Per i dipendenti che, nel mese di Marzo, hanno continuato a svolgere la loro attività lavorativa presso la sede di lavoro aziendale, il legislatore ha riconosciuto una forma di premio in busta paga legato al “fattore rischio ambientale” di euro 100 riproporzionato ai giorni effettivi di lavoro svolti in azienda.
Il premio viene corrisposto sia ai dipendenti del settore privato che pubblico, non è riconosciuto ai lavoratori parasubordinati (collaboratori).
Il dipendente per poter avere diritto al premio non deve aver superato nell’anno 2019 un reddito di euro 40.000.
Come funziona:
Il premio di 100 euro non concorre a formare reddito imponibile ed è da considerarsi “netto”.
Il bonus verrà erogato automaticamente nella busta paga di Aprile, considerando gli effettivi giorni di presenza in azienda nel mese di Marzo.
Quando spetta:
Il premio è legato alla presenza giornaliera del dipendente. Nel caso in cui il dipendente svolga il suo lavoro in modalità part time, viene riconosciuto integralmente essendo legato al “fattore rischio” dell’attività lavorativa svolta presso la sede aziendale.
Come indicato in precedenza, essendo un’erogazione legata al “fattore di rischio” a svolgere l’attività lavorativa presso la sede aziendale, il bonus non è riconosciuto per quei lavoratori che abbiamo prestato la propria attività lavorativa da casa (smartworking o telelavoro).
Quindi se nel corso del mese di Marzo il dipendente ha svolto parte del suo lavoro in smartworking e parte presso la sede aziendale il premio verrà riproporzionato in base alle presenze dei giorni di lavoro svolti effettivamente in azienda.
Il bonus non spetta neanche nei giorni di assenza del lavoratore (malattia, ferie, permessi, assenze ingiustificate etc.).
Come calcolarlo:
Il bonus va riparametrato ai giorni di lavoro prestato presso la sede dell’azienda nel mese di Marzo.
L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n.18/E del 09/04/2020 ha indicato i criteri di calcolo nelle varie modalità di svolgimento del rapporto di lavoro.
Il calcolo per riparametrare il premio ai giorni di lavoro deve considerare il seguente rapporto:
100 x (giorni di effettivo lavoro prestati presso l’azienda/giorni lavorabili nel mese di marzo)
Vediamo i casi particolari che possiamo riscontrare secondo l’Agenzia:
Lavoratore Full Time: si rapporta il premio ai giorni lavorabili nel mese di Marzo e si moltiplica il risultato per i giorni di effettivo lavoro prestati in azienda;
Lavoratore Part Time orizzontale: non cambia il metodo di calcolo rispetto al precedente, considerando sempre i giorni di effettivo lavoro prestati in azienda;
Lavoratore Part Time Verticale: il bonus viene considerato per i giorni lavorabili indicati nel contratto individuale (esemp. Se i giorni di lavoro del part time verticale sono stati a Marzo n. 3 a settimana, Lu-Mar-Merc, per un totale di 12 gg nel mese , al lavoratore spetterà il bonus per intero se avrà svolto l’attività lavorativa di questi 12 giorni presso la sede aziendale);
Lavoratore con 2 Part Time Orizzontale/Verticale: nel caso in cui il dipendente svolga due lavori presso due datori differenti il lavoratore dovrà individuare il datore da cui farsi erogare il bonus spettante;
Cessazione del rapporto di lavoro nel mese: nel caso di cessazione il bonus viene riparametrato, secondo il rapporto indicato in precedenza, considerando i giorni di effettiva presenza in azienda;
Erogazione del premio:
Il datore di lavoro riconosce automaticamente il bonus a partire dalla retribuzione da erogare nel mese di Aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguagli di fine anno.
Credito di imposta del datore:
Il datore di lavoro per il recupero delle somme compenserà i premi erogati tramite modello F24, così come indicato dalla risoluzione n.17 31/03/2020 dell’Agenzia delle Entrate che ha indicato i codici tributo da inserire nella sezione “Erario” (codice 1699 per il settore privato e codice 169E per il settore pubblico).
*Art. 63
(Premio ai lavoratori dipendenti)
- Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono
un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000
euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100
euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
2. I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l’incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione
corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di
fine anno.
3. I sostituti d’imposta di cui al comma 2 compensano l’incentivo erogato mediante l’istituto di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 12