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Festività pagate in busta paga

Breve disamina sulla gestione delle festività di Dicembre in busta paga.

La legge n. 260 del 1949, successivamente modificata dalla legge n.90/1954, disciplina la gestione delle festività nazionali e infrasettimanali nelle quali il lavoratore ha il diritto di assentarsi e di aver riconosciuta la retribuzione.  Nel caso in cui si presta l’attività lavorativa nella giornata festiva il lavoratore matura il diritto al pagamento della maggiorazione festiva come disciplinato dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Nel mese di Dicembre sono tre i giorni che rientrano nel novero delle festività: giorno 8 (Immacolata Concenzione ), 25 (Natale) e 26 (Santo Stefano). In questo anno le festività ricadono tutte all’interno dell’arco della settimana. Questo non comporta particolarità nella gestione in sede di elaborazione paghe, come accade invece nel caso di festività ricadenti la domenica.

Premesso che, nella gestione delle festività, come di altri istituti, si fa riferimento sempre alla legge e alla contrattazione collettiva nazionale a cui si fa rinvio nei vari settori, bisogna distinguere la casistica di un lavoratore retribuito in misura fissa mensile (c.d. “mensilizzato”) da un dipendente retribuito ad ore.

  • Giorno festivo non lavorato

Lavoratori retribuiti in misura fissa: spetta la normale retribuzione mensile. Il lavoratore gode della festività  che è retribuita come normale giornata di lavoro.
In questo caso ai dipendenti non spetta alcuna giornata pagata in più, rimanendo inalterata la retribuzione mensile.
Per questi lavoratori la retribuzione fissa mensile non subisce cambiamenti

Lavoratori retribuiti ad ore: è riconosciuta la festività infrasettimanale erogando la retribuzione giornaliera ragguagliata ad  1/6 dell’orario settimanale di lavoro. I lavoratori maturano il diritto ad una giornata in più pagata.

Rientrano in questa prima casistica le festività di questo Dicembre 2017, le quali sono tutte infrasettimanali ( 8/Venerdì, 25/Lunedì, 26/Martedì).

  • Giorno festivo ricadente la domenica e non lavorato

Lavoratori retribuiti in misura fissa: è  riconosciuta una quota aggiuntiva di retribuzione pari a 1/26 ( un giorno in più pagato);

Lavoratori retribuiti ad ore: è riconosciuta una quota aggiuntiva di retribuzione ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale (un giorno in più pagato).

In questi casi , proprio perché il lavoratore non “gode” della festività, il legislatore riconosce il pagamento della stessa per compensare la perdita del giorno di riposo.

Nel caso in cui, durante i giorni di festività, il lavoratore svolga, per esigenze aziendali, la prestazione lavorativa, a questi viene riconosciuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, le maggiorazioni previste dal CCNL di riferimento.

Caso particolare riguarda le festività ricadenti il sabato. In questo caso per i dipendenti in misura fissa è compresa già nella retribuzione mensile e non viene pagata alcuna giornata ulteriore,e nei casi di settimana corta ( su 5 giorni), salvo quanto disposto dai CCNL di riferimento, non si qualifica come giornata lavorativa e non da diritto al alcuna erogazione aggiuntiva.

Le retribuzioni erogate nei giorni di festività, comprensive delle maggiorazioni, sono imponibili sia dal punto di vista previdenziale che fiscale.