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Reintegra nel caso di irrilevanza giuridica del fatto materiale nel licenziamento.

Sentenza della Cassazione che affronta il concetto di "rilevanza giuridica" del fatto materiale oggetto di contestazione disciplinare

Senza la rilevanza giuridica del fatto materiale nel licenziamento disciplinare si apre la strada per la reintegra.

La sentenza della Cassazione n.18418/2016 si esprime sulla reintegra sul posto di lavoro nei casi in cui il comportamento oggetto della contestazione disciplinare che porta al licenziamento non solo deve essere materialmente realizzato, ma lo stesso, a prescindere dal giudizio di proporzionalità, deve avere una rilevanza giuridica.

La “irrilevanza giuridica” del fatto viene paragonato sullo stesso piano della “insussistenza materiale del fatto”, che comporta nei confronti del datore di lavoro la reintegra del dipendente e il pagamento di una indennità risarcitoria pari alle retribuzioni ricomprese tra il giorno del licenziamento e quello della effettiva ricostituzione del vincolo (nei limiti massimo di 12 mensilità).

La Corte ha argomentato sul fatto che gli addebiti contestati dall’azienda al lavoratore, anche se realmente posti in essere, sono privi di rilievo guridico da un punto di vista disciplinare e non danno luogo ad una forma di illecito sanzionabile sul piano disciplinare.

Così argomentando, si comprende che non basta semplicemente il carattere della “proporzionalità” per verificare se un fatto posto in essere possa essere presupposto per applicare la sanzione del licenziamento, ma bisogna valutare anche se il comportamento materiale posto in essere sia anche “antigiuridico” in se.

Nel caso in cui non fosse si aprirebbero le porte per una possibile reintegra del lavoratore licenziato.