Si appresta a tagliare il traguardo il d.l. 34/2014.
Alla luce delle recenti modifiche apportate in Senato nella seconda seduta di fiducia al d.l. 34/2014 (jobs act) analizziamo gli argomenti più importanti in materia di contratti a termine e apprendistato.
Contratti a Termine: viene meno la “causa” che caratterizzava questa forma di rapporto di lavoro. L’acasualità,cioè la possibilità di non indicare le ragioni tecniche, produttive organizzative o sostitutive che legittimavano l’apposizione del termine, sale a 36 mesi (in precedenza era limitata ai primi 12 mesi), coincidendo cioè con il lite massimo di durata del rapporto di lavoro previsto dalla legge.
Il numero massimo delle proroghe di contratti a termine sarà di 5, da utilizzare all’interno dei 36 mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi (per questi le nuove regole non si applicano).
Viene individuato per i contratti a termine il tetto massimo del 20% in proporzione al numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° Gennaio. Nel caso di aziende con dipendenti sino a 5 l’assunzione può essere fatta solo per un lavoratore a tempo determinato.
Nel caso in cui non si rispetti la soglia del 20% di utilizzo dei contratti a termine in proporzione ai rapporti a tempo indeterminato scatterà una sanzione pecuniaria (non più la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato), la quale sarà quantificata nel 20% della retribuzione complessiva nel caso di sforamento del limite per una unità produttiva; sanzione che aumenterà sino al 50% della retribuzione complessiva nel caso in cui siano coinvolti più rapporti di lavoro a termine.
Per quelle aziende, che abbiano in corso rapporti di lavoro a tempo determinato i quali superano il tetto del 20%, queste dovranno entro la fine dell’anno riassorbire tale eccedenza mettersi (tranne che i ccnl non siano previsti tetti più favorevoli), pena l’impossibilità di poter assumere nuovo personale a termine sino a quando non si rientri nel tetto (ma per queste eccedenze in corso d’opera non scatteranno le sanzioni).
Apprendistato: vengono ridotte le quote di stabilizzazione obbligatoria introdotte dalla Fornero per le nuove assuzioni. La quota (in precedenza 30% sino a luglio 2015, 50% dopo) viene ridotta al 20% e si applica solo alle imprese con oltre 50 dipendenti.
Viene confermato l’obbligo di redigere il piano formativo individuale, ma in forma semplificata. Questo dovrà essere redatto contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro.
In materia di formazione pubblica questa potrà essere svolta anche, in via sussidiaria, anche dalle imprese o dalle associazioni. Le Regioni hanno l’obbligo entro 45 giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto di apprendistato di comunicare all’ impresa le modalità di svolgimento dell’offerta formativa, sia le sedi e il calendario delle attività.
Ripristinato l’apprendistato “stagionale”, ma solamente in quelle regioni in cui ci sia un sistema di alternanza scuola-lavoro.