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Le novità principali in materia di lavoro introdotte dalla Legge di Stabilità 2014

Estabilità’ stata approvata il 23/12/2014 la legge n° 147 (di Stabilità) operativa dal 1° Gennaio 2014. Tra i vari commi presenti ve ne sono alcuni che riguardano il mondo del lavoro. Sinteticamente vediamo quelli più rilevanti:

– c.22: incentivo riconosciuto per il 2014 per le aziende che gestiscono call center; viene riconosciuto un incentivo pari ad 1/10 della retribuzione lorda mensile ai fini previdenziali per ogni lavoratore stabilizzato per un massimo di 12 mesi (secondo procedura di stabilizzazione dei collaboratori indicata all’art. 1 c.1202 e ss l.296/06). L’incentivo non può superare i 200 euro al mese per ogni dipendente interessato (o superare i 3 milioni di euro e il 33% dei contributi pagati nell’anno 2014). Su questo incentivo verrà pubblicato un D.M. per fornire informazioni sulle modalità di fruizione;

-c. 127 : modifiche alle detrazioni Iperf per lavoratori dipendenti e assimilati, la quale passa da 1.840 a 1.880 euro e le altre detrazioni vengono adeguate;

-c.128 : prevista una riduzione dei premi e contribuzioni Inail per il triennio 2014-2016. La riduzione riguarda ogni tipologia di premio (compresa l’agricoltura) tenuto conto dell’andamento infortunistico aziendale (eccezion fatta per le imprese giovani con 2 anni di attività).

-c. 131: vengono indicati i criteri circa l’individuazione dei familiari che hanno diritto a beneficiare delle somme del Fondo di sostegno per i familiari di vittime di gravi infortuni sul lavoro.

-c.132:  Prevista una deduzione Irap nel caso di nuove assunzioni che incrementino la base occupazionale rispetto all’anno precedente. L’importo deducibile, nel limite massimo di 15.000 euro a dipendente, spetta per tre anni

-c. 133-134:  proroga per la  sanatoria per gli associati in partecipazione in cui si presentino degli elementi da cui si desume la subordinazione. La procedura deve avvenire entro il 31 Luglio con l’invio all’Inps di tutta la documentazione valida. La procedura della sanatoria comporta un effetto sospensivo per gli accertamenti ispettivi in corso d’opera riguardanti quei rapporti di lavoro oggetto della stessa.

– c.135: importante modifica sulla restituzione del contributo aggiuntivo Aspi (1,40%). Nel caso in cui il datore di lavoro trasformi il rapporto di lavoro determinato in indeterminato ha la possibilità di vedersi restituire l’intero importo contributivo aggiuntivo versato in precedenza (prima la restituzione riguardava solo gli ultimi 6 mesi).

– c.136: Abrogazione dell’art. 2 l.92/2012 (riforma Fornero) che consentiva alle Agenzie di somministrazione di ridurre dal 4% al 2,6% l’aliquota contributiva prevista in favore degli Enti bilaterali del settore;

-c.185: modifiche ai fondi bilaterali applicabili in quei settori in cui non è prevista la copertura di integrazione salariale. Nel caso in cui non vengano attuati i fondi bilaterali nei settori non coperti da interventi di integrazione salariale, opererà in sostituzione il fondo residuale del Ministero del lavoro, il cui finanziamento dal 1° Gennaio 2014 sarà pari allo 0.50% (2/3 a carico del datore, 1/3 a carico del lavoratore).

-c.186: l’importo per i contratti di solidarietà a favore dei lavoratori per le ore non lavorate è pari al 70% (in precedenza era l’80%);

-c.215:  viene istituito presso il Ministero del Lavoro il Fondo per le politiche attive del lavoro, il cui obiettivo è favorire i lavoratori che fruiscono degli ammortizzatori sociali in deroga o di coloro i quali si trovino in stato di disoccupazione e siano immediatamente disponibili ad un’occupazione.

-c.484-485: il pagamento delle competenze di fine rapporto per i dipendenti pubblici, per chi è andato in pensione entro il 31 Dicembre 2013, avverrà in un’unica rata annuale se l’importo, al loro delle trattenute fiscali, non superi i 50.000; nel caso in cui non superi  i 100.000 in due rate annuali, e in tre rate per importi superiori.

-c.491: l’aliquota contributiva per i co.co.pro. e co.co.co pensionati e per iscritti alla gestione separata sale al 22% (in precedenza era 23,50%). Detta aliquota ricordiamo che per 2/3 è a carico del committente e di 1/3 a carico del collaboratore;

-c.744: la contribuzione per i soggetti che sono iscritti in gestione separata in via esclusiva sale al 28% (nel 2018 avverrà la piena equiparazione con l’aliquota dei lavoratori subordinati).