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Nuove sanzioni in materia di orario di lavoro e lavoro irregolare col d.l. “Destinazione Italia”

lavoro

Botti di fine anno da parte del legislatore col d.l. 145/2013 (entrato in vigore il 24/12/2013) nel quale in materia lavoro vengono inasprite le sanzioni riguardanti il mancato rispetto della disciplina in tema di orario di lavoro e di lavoro sommerso ed irregolare.

Le inadempienze, secondo la nuova disciplina, comporterebbero il pagamento di sanzioni aumentate anche di dieci volte rispetto al passato. Ovviamente l’applicazione di queste nuove sanzioni riguarda le violazioni che vengono compiute dopo l’entrata in vigore del decreto, inalterando i valori delle vecchie sanzioni nel caso di violazioni precedenti al 24 Dicembre 2013 (principio tempus regit actum).
Andiamo ad analizzare sinteticamente le modifiche apportate:
1. Aumentano del 30% sia gli importi per la maxi-sanzione per lavoro nero sia le somme aggiuntive per la sospensione dell’attività imprenditoriale indicati in precedenza dalla l.183/2010 (Collegato Lavoro).
Questo comporta che:
– nel caso di maxi-sanzione per lavoro nero, l’importo della sanzione amministrativa nel caso di mancata preventiva comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro, varia da un minimo di 1.950 ad un massimo di 15.600 euro; la maggiorazione giornaliera sale a 195 euro;
– nel caso della maxi sanzione per un lavoratore regolarizzato che in precedenza vanti un periodo di occupazione in nero va da 1.300 a 10.400 euro; la sanzione giornaliera sale a 39 euro;

– stesso aumento per le somme aggiuntive applicate nel caso di sospensione dell’attività per lavoro irregolare o per reiterate violazioni in materia di sicurezza e salute ex d.lgs. 81/08.
In questo caso gli importi da pagare vanno da 1.950 sino a 3.250 euro

2. Aumentano di dieci volte le sanzioni applicate per mancata osservanza delle norme riguardanti l’orario di lavoro (d.lgs.66/03), sia per quanto concerne il mancato rispetto della durata massima del lavoro settimanale (48 ore) sia in materia di riposi giornalieri e settimanali.
In particolare abbiamo:
-nel caso del mancato rispetto della durata massima settimanale dell’orario di lavoro la sanzione varia da 1.000 a 7.500 euro. Le stesse cifre vengono aumentate da 4.000 a 15.000 nel caso in cui la violazione si riferisca a più di cinque lavoratori o si sia verificata in almeno tre periodi di riferimento che l’azienda prende in considerazione per calcolare la media dell’orario di lavoro effettuato dai dipendenti.
Nel caso in cui la violazione comprenda più di dieci lavoratori o almeno cinque periodi di riferimento la sanzione va da 10.000 a 50.000.
– Nel caso di mancato rispetto del riposo giornaliero (11 ore consecutive ogni 24 ore, eccezion fatta per quei casi frazionati indicati dalla legge) la sanzione amministrativa va da 500 a 1.500 euro, e viene maggiorata sempre nel caso in cui la violazione riguardi più di cinque o dieci o lavoratori o si verifica in almeno tre o cinque periodi di 24 ore ( rispettivamente da 3.000/10.000 euro e 9.000/15.000 euro).

– Nel caso in cui non si rispetti il riposo settimanale (24 ore consecutive, di regola in coincidenza della domenica, da cumularsi con le 11 ore di riposo giornaliero) la sanzione amministrativa varia da 1.000 a 7.500 euro, e la stessa viene maggiorata (4.000/15.000 e 10.000/50.000 euro) nel caso la violazione riguardi più di cinque o dieci dipendenti.

Gli introiti derivanti dalle nuove sanzioni, secondo quanto indicato, verranno destinate al finanziamento dei servizi ispettivi in materia di contrasto al lavoro nero e all’attività di prevenzione e promozioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro effettuate dalle varie DtL.

In sede di conversione sono state apportate delle modifiche alle sanzioni sopra esposte che potete trovare in questo link