Il legislatore non da una definizione di subordinazione ne di contratto di lavoro subordinato. Dottrina e Giurisprudenza evincono le caratteristiche di questo rapporto di lavoro dalla definizione di prestatore di lavoro subordinato data dal legislatore del 1942.
All’art. 2094 del codice civile si legge che prestatore di lavoro subordinato è colui che «si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore».
Gli elementi caratterizzanti questa forma di lavoro sono: l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro (utilizziamo l’espressione “datore di lavoro” a differenza di “imprenditore”, come indicato all’art. 2094 c.c., perché quest’ultima è una species del primo, potendo il datore di lavoro avere natura diversa da quella di imprenditore), l’inserimento della prestazione lavorativa all’interno dell’organizzazione dell’impresa, il rispetto degli orari di lavoro, la mancanza di rischio di impresa da parte del lavoratore, l’onerosità della prestazione.
L’oggetto del contratto di lavoro subordinato è costituito dalle energie lavorative che il lavoratore mette a disposizione dell’imprenditore dietro pagamento del corrispettivo che prende il nome di retribuzione.
Da questi elementi possiamo cogliere le differenze che distinguono il rapporto di lavoro subordinato dal rapporto di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. e la distinzione fondamentale per l’applicazione di particolari norme (con finalità garantiste e protettive), istituti e tutele prestate al lavoratore subordinato.
In particolare alcuni obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro subordinato sono :
– l’obbligo per il datore di registrare i lavoratori all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro, comunicando preventivamente agli uffici competenti l’assunzione e procedendo alle denuncie obbligatorie agli enti previdenziali;
– inquadramento e retribuzione secondo il CCNL di riferimento;
– osservanza delle norme riguardanti le limitazioni all’orario di lavoro e sulle misure di sicurezza sul luogo di lavoro;
– pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi;
– procedure da osservare nel caso di estinzione del rapporto di lavoro.
Proprio perché spesso la questione sulla distinzione tra rapporto subordinato ed autonomo è di difficile soluzione, la Giurisprudenza ha individuato dei criteri dai quali si può desumere l’esistenza del vincolo di subordinazione.
Questi elementi sono:
– continuità della prestazione lavorativa;
– predeterminazione e periodicità della retribuzione;
– osservanza di un orario di lavoro;
– inserimento del lavoratore all’interno dell’organizzazione aziendale;
– prevalenza del c.d. “principio di effettività” (concreto svolgimento del rapporto di lavoro) rispetto al “nomen juris” al momento della stipula.
L’oggetto del rapporto di lavoro è la prestazione del lavoratore e delle sue energie psico-fisiche sotto la direzione del datore di lavoro. Come negli altri contratti, l’oggetto nel contratto di lavoro deve rispettare i requisiti di legge e, quindi, essere lecito, possibile, determinato o, quanto meno, determinabile.
E’ considerata la prestazione lavorativa illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume.
Per quanto riguarda la forma, la legge non prescrive una forma specifica, anche se nella pratica la formalizzazione del rapporto di lavoro avviene tramite una lettera d’assunzione sottoscritta dal lavoratore, in cui vengono indicate:
– categoria e qualifica del lavoratore;
– durata dell’eventuale periodo di prova;
– orario di lavoro;
– retribuzione;
– luogo dello svolgimento della prestazione;
– contratto collettivo di lavoro di riferimento.