Rivoluzione per la procedura delle Dimissioni

Modifica alla procedura delle dimissioni. Queste dal 23 Novembre solamente per via telematica. Procedura e sanzioni amministrative e ripensamento del lavoratore. Analizziamo la nuova disciplina che entrerà in vigore già dal prossimo mese.

dimissioni copiaCambio rivoluzionario in vista per la comunicazione delle Dimissioni.

Il decreto sulle semplificazioni  del Jobs Act prevede che dal 23 Novembre 2015 (60 giorni dp la sua pubblicazione) le dimissioni vengano comunicate solamente attraverso il canale telematico utilizzando l’apposito modulo che verrà reso disponibile sul sito www.lavoro.gov.it

La comunicazione sarà contestualmente trasmessa al datore di lavoro e alla Dtl competente territorialmente. In alternativa è data la facoltà al lavoratore di trasmettere la comunicazione attraverso patronati,sindacati, enti bilaterali e commissioni di certificazione.

Prevista la possibilità del “ripensamento” , infatti le dimissioni (o risoluzioni consensuali)  potranno essere revocate entro il termine di 7 giorni con le stesse modalità della trasmissione.
Quindi viene riscritta la procedura introdotta dalla legge 92/201 (legge Fornero) che prevede che l’efficacia delle dimissioni è condizionata o dalla convalida da effettuarsi presso le Dtl o il Centro per l’Impiego ( o le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro) , o come spesso si pratica oggi attraverso la sottoscrizione in calce, sulla Comunicazione Unilav  di cessazione, apposta dal lavoratore.

Il mancato utilizzo del modulo ministeriale delle dimissioni determina l’inefficacia della comunicazione.

Le sanzioni amministrative previste al datore di lavoro che altera i moduli per la comunicazione vanno da 5.000 a 30.000 euro, le stesse  verranno accertate ed irrogate dalle DtL competenti per territorio.

La nuova procedura non trova applicazione per il lavoro domestico , nel caso di dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza, o nei primi 3 anni di vita del bambino sia per la lavoratrice che per il lavoratore; in questi ultimi casi rimane ferma la procedura ex art.55 c.4 d.lgs. 151/01 che prevede la convalida presso l’Ispettorato del Lavoro.

Non trova applicazione la procedura anche nel caso di dimissioni presentate  nelle c.d. “sedi protette”, come la Dtl, commissioni di certificazione, sindacati.

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