Con la pubblicazione del d.lgs. 148/2015 del 23/09/2015 giungono al traguardo le modifiche del Jobs Act per la cassa integrazione.
Il nuovo sistema degli ammortizzatori sociali si baserà su due pilastri: le integrazioni salariali e i fondi di solidarietà bilaterale introdotti dalla l.92/2012 (L. Fornero) i quali vengono ridisciplinati.
Sintetizziamo le particolarità più salienti:
► Andrà in soffitta nel 2016 la cassa integrazione in deroga.
► Non verrà più applicata la cassa integrazione per quei eventi riguardanti la cessazione dell’attività d’azienda. Dal 2016 gli interventi d’integrazione salariale si limiteranno solo nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
► Dal 24 settembre modificati i tempi di presentazione delle domande:
– per la CIG ordinaria entro 15 giorni dall’inizio o sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (in passato erano 25 giorni dalla fine del periodo di paga);
– per la CIG straordinaria vanno trasmesse entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla stipula dell’accordo collettivo aziendale riguardante la procedura di richiesta.
► La cassa integrazione dal 2016 verrà applicata anche nelle piccole aziende che occupano in media 6 dipendenti (vengono inclusi gli apprendisti nel computo).
Queste aziende, nel caso in cui non abbiano già aderito ad un proprio fondo nell’anno 2015, dovranno aderire obbligatoriamente al nuovo “fondo d’integrazione salariale (Fis)”, il quale accoglierà le imprese non rientranti nel campo della Cig e della Cigs.
Questo comporta che dal 2016 i datori di lavoro che occupano in media 6 dipendenti (compresi gli apprendisti) dovranno versare all’Inps un contributo ordinario obbligatorio.
Il contributo addizionale ammonterà al 4% rispetto alla retribuzione persa dei lavoratori e non più calcolato sull’integrazione salariale anticipata e conguagliata.
Il Fondo d’Integrazione Salariale garantirà ai lavoratori “l’assegno di solidarietà” nel caso in cui l’azienda applichi una riduzione dell’orario di lavoro.
L’assegno sarà corrisposto per un massimo di 12 mesi in un biennio.
L’assegno potrà essere richiesto dalle azienda fino a 15 per gli eventi che si verificheranno dal 1° luglio 2016.
Mentre per le aziende con più di 15 dipendenti viene erogato un assegno ordinario fino ad un massimo di 26 settimane in un biennio mobile.
L’ammontare dell’integrazione è l’80% della retribuzione complessiva.
Beneficiari dei trattamenti di cassa integrazione sono i lavoratori, compresi gli apprendisti, che possono vantare presso l’unità produttiva interessata dal trattamento di cassa integrazione almeno 90 giorni di effettivo lavoro alla data di presentazione della domanda;
in caso di appalto si computa il periodo di lavoro prestato nell’attività appaltata