Lavoro Accessorio (buono lavoro “Voucher” )

Il lavoro accessorio, un rapporto caratterizzato dalla semplicità di attuazione, flessibilità della prestazione, costi del lavoro contenuti, e pagamento delle prestazioni di lavoro tramite i c.d. buoni lavoro o “voucher”.

voucher

Attraverso l’introduzione del lavoro accessorio, disciplinato dagli arti 70 e ss d.lgs.276/03, il legislatore ha voluto regolare quelle prestazioni di lavoro, svolte occasionalmente per brevi periodi di tempo, le quali non sono riconducibili alle tipologie contrattuali tipiche previste dalla legge.

La caratteristica di questo tipo di rapporto consiste nelle prestazioni di natura meramente occasionale,  nella procedura semplificata di utilizzo, senza l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, e nel  pagamento tramite appositi voucher.
A seguito delle modifiche introdotte dalla l. 92/12 il campo di applicazione di questo strumento è stato ampliato: si può ricorrere al lavoro accessorio con ogni soggetto, senza limitazioni soggettive od oggettive (in precedenza la durata massima complessiva era di 30 gg nell’anno solare). Il legislatore pone come unico limite il compenso, il quale nei confronti del prestatore non potrà superare € 5000 nel corso dell’anno solare.
E’ possibile utilizzare il lavoro accessorio anche nell’ambito dei lavori domestici, ma solo per quelle attività che abbiano natura occasionale e accessoria per le quali non è prevista alcuna tutela assicurativa e previdenziale, quindi non riconducibili al rapporto di lavoro domestico disciplinato dalla legge 339/58.

Fermo restando il limite complessivo di € 5000 annuali, il legislatore stabilisce che nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti il limite  di 2000 euro a favore del prestatore di lavoro accessorio.

Inoltre per il 2013 per coloro i quali percepiscono misure a sostegno del reddito o integrative, questi possono svolgere attività di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi per un limite massimo di  € 3000 per anno solare senza che ciò possa pregiudicare il diritto e la misura dell’integrazione del sostegno al reddito. Limiti specifici sono previsti nel settore agricolo.
Per quanto riguarda  le modalità di acquisto dei buoni voucher questa può essere effettuata tramite procedura telematica attraverso il sito dell’INPS, o tramite procedura cartacea presso le stesse sedi provinciali dell’INPS o tramite l’acquisto diretto tramite i tabacchini autorizzati o tramite le Poste Italiane.
Prima dell’inizio dell’utilizzo della prestazione lavorativa il committente deve effettuare una comunicazione di inizio prestazione all’INPS.
Nel valore nominale dei buoni voucher (pari a 10 €, ma sono previsti anche tagli da 20€ e 50€), è prevista una percentuale di copertura Inps pari al 13% del valore nominale, del 7% per la copertura assicurativa INAIL, e una quota del 5% per la gestione del servizio. Quindi il valore netto che percepisce il lavoratore è parti al 75% del valore nominale del voucher.
Il vantaggio dei questo rapporto di lavoro consiste nel fatto che permette dal lato del committente/datore di lavoro di poter usufruire di prestazioni lavorative senza dover stipulare rapporti di lavoro, e quindi senza costi di lavoro aggiuntivi oltre il valore dei buoni voucher,  dal lato del prestatore/lavoratore di avere dei compensi esenti da imposizione fiscale e di godere delle coperture previdenziali ed assicurative previste dalla legge.

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