Pubblicate con circolare 41 del 01/03/2017 le indicazioni operative relative all’incentivo occupazionale Sud 2017.
L’incentivo riguarda le assunzioni effettuate tra il primo Gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017.
Il legislatore, rispetto agli incentivi precedenti (esonero contributivo triennale del 2015 e biennale 2016) in questo caso, ha ristretto per l’applicazione dell’incentivo Sud 2017 i parametri sia “geografici” che “anagrafici” dei fruitori.
Requisito Territoriale.
Le Regioni nelle quali il lavoratore da assumere deve svolgere la prestazione lavorativa (a prescindere dalla residenza o dalla sede legale dell’azienda) sono distinte in due gruppi:
- Regioni c.d. “meno sviluppate”, dove rientrano Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
- Regioni c.d. “in transizione” dove rientrano Abruzzo, Molise e Sardegna;
La distinzione riguarda i limiti delle risorse che sono state stanziate alle Regioni tramite il decreto direttoriale n. 367/2016 all’allegato 1.
Nel caso di modifica della sede di lavoro al di fuori delle Regioni sopra indicate l’agevolazione non spetta a partire dal mese successivo a quello del trasferimento.
Mentre nei casi in cui lavoratore si sposti all’interno delle due categorie l’incentivo viene sempre riconosciuto sino alla naturale scadenza.
Requisito soggettivo.
L’incentivo viene riconosciuto a tutti i datori di lavoro a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori.
Ricordiamo che, per poter aver riconosciuto il suddetto incentivo, l’assunzione non deve scaturire da un obbligo preesistente o nei casi disciplinati dall’art.31 del decreto legislativo n.150/2015.
In particolare:
- L’incentivo non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o dalla contrattazione collettiva, anche nel caso di somministrazione del lavoratore;
- L’incentivo non spetta se l’assunzione viola un diritto di precedenza;
- L’incentivo non spetta se siano in atto sospensioni di lavoro dovuti a crisi aziendale, riorganizzazione, tranne nel caso in cui l’assunzione riguardi lavoratori inquadrati ad un livello diverso rispetto a quelli sospesi o in unità produttive diverse da quelle dove sono in atto le suddette sospensioni;
- L’incentivo non spetta nei casi di assunzione di lavoratori che siano stati licenziati nei sei mesi precedenti da datori di lavoro che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quello che procede con l’assunzione, o se con quest’ultimo abbiano rapporti di collegamento o controllo;
Inoltre le aziende devono possedere determinati requisiti per poter usufruire dell’incentivo:
- Possedere regolarità contributiva;
- osservare le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro ex legge 81/08 e succ. mod.;
- applicare i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- Rispettare il regime “de minimis” cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 ( o vi sia l’incremento occupazione secondo il criterio comunitario dell’ U.L.A.) ;
Soggetti lavoratori.
Per quanto riguarda i soggetti da assumere vi è un distinguo:
1. L’incentivo spetta per le assunzioni di persone prive di impiego con un’età compresa tra i 16 ed i 24.
2. Nei confronti di coloro che hanno compiuto 25 anni. Questi, oltre a possedere il requisito della disoccupazione, non devono aver avuto un impiego regolarmente retribuito nei 6 mesi precedenti rispetto la loro assunzione , ovvero chi ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato da questa deve essere derivato un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione.
In particolare bisogna verificare che nei sei mesi precedenti la data di assunzione il lavoratore non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato di durata almeno di 6 mesi, o un’attività di collaborazione, che abbia dato un reddito annuo lordo superiore a € 8.000, o attività di lavoro autonomo con reddito superiore a € 4.800.
Il lavoratore comunque, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro o con una società controllata dal nuovo datore di lavoro ex. Art. 2359 c.c.
Rapporti di lavoro rientranti.
Rientrano nella fruizione dell’incentivo Sud 2017 le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato, anche nel caso di assunzione part time, l’apprendistato professionalizzante, e i rapporti di lavoro instaurati in una cooperativa di lavoro dove vi sia un vincolo associativo presente.
Nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di lavoratori a termine non è richiesto il possesso del requisito della disoccupazione e non è richiesto neanche il requisito dell’assenza dei rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con lo stesso datore di lavoro. Il legislatore in questo caso da priorità alla trasformazione in tempo indeterminato prescindendo dai requisiti indicati in precedenza.
Sono esclusi dall’incentivo i seguenti rapporti :
- contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
- contratto di lavoro domestico;
- contratto di lavoro intermittente;
- prestazioni di lavoro accessorio.
L’incentivo è riconosciuto allo stesso lavoratore per un solo rapporto di lavoro.
Non è possibile utilizzare lo stesso incentivo più di una volta per il medesimo lavoratore, per lo stesso datore di lavoro o per altri, prescindendo dalla causa di cessazione del primo rapporto incentivato o dall’effettiva fruizione del beneficio stesso.
Misura dell’incentivo:
Il valore dell’incentivo è individuato in euro 8.060,00 su base annua per ogni singolo lavoratore assunto.
In sintesi:
- 8.060,00 euro max su base annua;
- 671,66 euro max su base mensile;
- 22,08 euro max su base giornaliera;
L’incentivo si applica sulla contribuzione previdenziale in capo l’azienda, rimanendo esclusi i premi Inail, il contributo al fondo TFR, il contributo Fis, lo 0.30% riguardante i fondi di formazione continua e i contributi di solidarietà.
Il contributo va riproporzionato per i part time. Per le quote eccedenti del mese queste verranno recuperate nei mesi successivi, sempre nel limite annuo max di euro 8.060,00
L’incentivo non è cumulabile con gli altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.
Per quanto il contratto di apprendistato professionalizzante l’esonero riguarda solo i primi 12 mesi ed è applicabile alla contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro per la tipologia di rapporto di lavoro. Per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro usufruirà delle aliquote contributive già previste per la specifica tipologia di rapporto di apprendistato.
La circolare Inps n. 41 del 01/03/2017 disciplina gli adempimenti che deve svolgere il datore di lavoro per poter fruire dell’incentivo.
Per quanto riguarda la procedura telematica della domanda l’Inps in circolare precisa che ancora non è attiva, lo sarà tra 15 giorni.
L’incentivo Sud 2017 potrà essere recuperato, per quei mesi di lavoro già in essere, attraverso il flusso Uniemens, a partire dal mese di Aprile 2017.