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Il rapporto assicurativo

inail1ll rapporto assicurativo è disciplinato dal T.U. approvato con d.p.r 1124/1965 dove vengono  individuate  le condizioni per costituire lo stesso, nel caso in cui il lavoratore presta la propria attività lavorativa come individuato dal T.U. e che questa attività lavorativa presenti una percentuale di “rischio”. L’assicurazione ha fini protettivi nei confronti del datore di lavoro.

L’assicurazione copre tutti gli infortuni avvenuti in occasioni di lavoro per causa violenta, dai quali sia derivata la morte o l’inabilità permanente o temporanea che comporti l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni, e inoltre questa è estesa anche nei confronti delle c.d. malattie professionali, così come pronunciato dalla C. Costituzionale ( sent. 114/1977 e 179/1988).

Da evidenziare che il d.lgs n° 38/2000 che ha ridisciplinato l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, agli art. 4-6 ha esteso la tutela assicurativa ai lavoratori parasubordinati, dirigenti e agli sportivi professionisti.

I datori di lavoro devono comunicare , tramite denuncia, l’instaurazione del rapporto di lavoro ( o la sua cessazione) all’istituto. Questo oggi viene espletato tramite l’invio del modello Unilav.