Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è un certificato che attesta la regolarità dei versamenti previdenziali ed assicurativi da parte dei datori di lavoro.
Col possesso del DURC il datore di lavoro può usufruire di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e dei benefici previsti dalla Comunità Europea.
Inoltre, questa attestazione è necessaria nel caso in cui l’azienda voglia partecipare alle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubbliche, nel caso di gestione di servizi o di attività in convenzione o concessione con enti pubblici o di lavori nel campo dell’edilizia privata.
Il mancato possesso del DURC comporta l’esclusione dell’azienda dall’assegnazione delle attività sopra elencate.
Inizialmente questa certificazione era prevista nel settore degli appalti pubblici e nel campo dell’edilizia privata; successivamente, con il D.M. 24/10/2007, che ha dato attuazione alla disposizione dell’art. 1 c. 1176 della l. 296/2006 (finanziaria 2007), è stato ampliato il campo di applicazione del DURC divenendo obbligatorio per tutti i settori di attività ai fini di aver riconosciuti i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.
La richiesta ed il rilascio del DURC avvengono normalmente tramite strumenti informatici; la richiesta va effettuata, per conto dell’interessato, da un consulente del lavoro o da altri soggetti abilitati.
Una convenzione stipulata tra gli istituti INPS e INAIL consente di ottenere il rilascio del Durc mediante un’unica richiesta.
Il DURC viene rilasciato dall’INPS e dall’INAIL, nel caso di imprese edili dalle Casse Edili.
Possiamo distinguere due tipologie di DURC:
1. Il DURC che viene materialmente emesso nel caso in cui i datori di lavoro ne facciano richiesta ai fini di partecipare ad appalti di lavori, di servizi, forniture e per lavori di edilizia privata;
2. Il DURC “interno” che non viene emesso poiché si traduce in un controllo da parte dell’INPS e che è richiesto dai datori di lavoro ai fini di avere benefici contributivi e normativi, per poter verificare la regolarità contributiva ed assicurativa che è il presupposto per il rilascio positivo del DURC e quindi per godere dei vantaggi sopra esposti.
Il rilascio del DURC avviene entro il tempo massimo di 30 gg dalla richiesta.
Nel caso in cui questo sia impossibile, a causa della mancanza di uno dei requisiti, il termine dei 30 gg per il rilascio è sospeso invitando l’interessato a regolarizzare la sua posizione.
La validità del DURC è mensile (eccezion fatta per il settore degli appalti pubblici o di lavoro nell’edilizia privata la cui validità è trimestrale).
La regolarità contributiva, condizione essenziale per il rilascio del DURC, comporta che il datore abbia correttamente adempiuto mensilmente ai versamenti previdenziali ed assicurativi senza che siano presenti inadempienze in atto.
Vi sono varie cause, contemplate dal legislatore, che negano il rilascio del DURC nel caso di una serie di violazioni, che possono andare da un periodo di 3 mesi (nel caso di violazioni dei riposi giornalieri e settimanali quando questi riguardano almeno il 20% dei dipendenti in forza; art. 7 e 9 d.lgs. 66/2003) a un periodo di 24 mesi (omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; art. 589 c.2 c.p.).