Il decreto legislativo n.8 del 15/01/2016 entrato in vigore il 6/02/2016 sancisce la depenalizzazione nei casi di omesso versamento delle ritenute previdenziali, prevedendo per queste l’erogazione di una sanzione di natura amministrativa.
Il decreto, attuativo della legge 67/2014 ha disposto la derubricazione di alcune fattispecie sanzionate in passato dal nostro ordinamento come “reati”, in particolare l’art. 3 c.6 prevede che, nel caso in cui il datore di lavoro ometta di versare le ritenute previdenziali effettuate nell’erogazione delle retribuzioni mensili a questo venga applicata una sanzione amministrativa di importo che varia da 10.000 a 50.000 euro.
In precedenza ricordiamo che per questa fattispecie si applicava la pena della reclusione fino a 3 anni e con multa fino a euro 1.032, questa rimane in vigore solo nei casi in cui l’omesso versamento nell’anno sia superiore a euro 10.000.
Viene confermata l’ipotesi di non punibilità con la sanzione penale o con la sanzione amministrativa nel caso in cui il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione.
Il legislatore all’art 8 del d.lgs. 8/2016 ha sancito l’applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative in luogo a quelle penali che venivano applicate in precedenza, quindi si applicherà la sanzione pecuniaria anche per quelle violazioni commesse anteriormente alla data dei entrata in vigore del decreto (06/02/2016), con eccezione per quei casi in cui il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuto irrevocabile.
L’art. 8 c. 3 stabilisce inoltre che per quei fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore non può essere applicata una sanzione amministrativa superiore rispetto alla pena in origine prevista per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all’art. 135 del c.p.