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Congedi di maternità e paternità

congedi maternitaIl testo di riferimento in materia di congedi è il d.lgs 151/01 intitolato “Testo Unico per la tutela e il sostegno della maternità e paternità”. In questo testo vengono definiti l’intera materia riguardante i diritti e le tutele spettanti alle lavoratrici ed ai lavoratori volti ad assicurare l’essenziale funzione familiare. L’importanza di questo testo sta nel fatto che abbia esteso la normativa, originariamente applicata alle lavoratrici subordinate, anche a quelle autonome, imprenditrici agricole, libere professioniste, parasubordinate.

Interventi legislativi succedutesi nel tempo hanno portato al riconoscimento dei diritti al padre lavoratore.

La lavoratrice nel periodo di gestazione ha l’obbligo di legge di astenersi dal lavoro per un periodo indicato dalla legge (Congedo di maternità).

Questo periodo di regola è pari a 5 mesi, e va dai 2 mesi precedenti alla data presunta del parto ai 3 mesi successivi al parto.

Le norme prevedono casi in cui è possibile variare la fruizione del congedo nel tempo, nel caso in cui siano presenti particolari situazioni ambientali di lavoro o in relazione al tipo di gravidanza.

Anche al lavoratore è riconosciuto il congedo di paternità in alternativa al congedo per maternità. Si tratta questo di un diritto autonomo, essendo al sua fruizione possibile anche nel caso in cui la madre non sia una lavoratrice (circ. Inps 8/2003).

Il congedo di paternità è valido per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua dello stesso, in caso di morte o di una grave infermità della madre, o di abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre (art. 28 T.U.)

Nel periodo di fruizione dei congedi, spetta ai lavoratori un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia. Solitamente questa viene erogata, nel caso di lavoratrici dipendenti, direttamente dal datore di lavoro, il quale successivamente viene rimborsato dall’Inps tramite conguaglio dei contributi.

Si usufruisce anche del congedo (art.26 T.U.) nel caso di adozione (5 mesi) o affidamento (3 mesi).

La l. 92/12 ha introdotto delle misure sperimentali per gli anni 2013-2015. Per il congedo di paternità il lavoratore ha diritto ad un “congedo obbligatorio” di 1 giorno durante i primi 5 mesi di vita del bambino, indennizzabili dall’Inps al 100% della retribuzione.

Inoltre, è previsto per il padre lavoratore un “congedo facoltativo” (sempre fruibile nello stesso periodo sopra citato) di 2 giorni, in sostituzione della madre, con un’indennità sempre pari al 100%.