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Congedi per i parasubordinati

congedi parasuborAnche per i lavoratori parasubordinati sussiste il diritto ad usufruire dell’astensione obbligatoria per maternità (art. 64 T.U.) per la durata di due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo la nascita del bambino.

Il legislatore (con D.M. 12/07/2007) ha previsto sia l’estensione ai committenti del divieto di adibire al lavoro le lavoratrici a progetto iscritte alla gestione separata dell’Inps per i periodi di astensione obbligatoria previsti dall’art. 16 T.U., sia il diritto all’anticipazione o al prolungamento dell’astensione nei casi previsti dalla legge.

Per poter avere diritto all’erogazione dell’indennità di maternità, la lavoratrice deve aver maturato nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di indennizzo, almeno 3 mensilità di contribuzione in gestione separata.

Le lavoratrici a progetto hanno diritto alla proroga del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni (salva la previsione più favorevole nel contratto).

L’indennità di paternità spetta al lavoratore nei casi di morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio o affidamento esclusivo, sempre che vengano rispettati i requisiti minimi di contribuzione.

Per quanto riguarda il congedo parentale spetta un trattamento economico per un periodo di 3 mesi, entro il primo anno di vita del bambino, pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità, sempre tendendo conto dei tre mesi di contribuzione versati negli ultimi 12 mesi.