Ieri nella cornice della sala degli specchi del circolo ufficiali di Palermo si è tenuto il primo incontro di Formazione organizzato dal gruppo di Civis Pro.
Si è cercato di affrontare in modo sintentico e con un approccio pratico i vari aspetti riguardanti l’inizio di un’attivita d’impresa, con interventi specifici di professionisti che collaborano in questa piattaforma informatica. Si è cercato di dare un quadro d’insieme agli adempimenti da affrontare per dare vita ad un’attività d’impresa.
In particolare nel campo Giuslavoristico si è parlato della disciplina derogatoria riguardante i contratti a tempo determinato nel caso di avvio di Start Up d’impresa, la disciplina delle agevolazioni contributive legate all’applicazione della L.407/90, ed infine una comparazione di costi del personale nell’applicazione delle due fattispecie suddette.
Le Start Up, disciplinate dalla L.221/2012 e successive modifiche, sono delle nuove realtà imprenditoriali caratterizzate da una forte “connotazione tecnologica” con particolari requisiti oggettivi e soggettivi.
Tra questi requisiti importanza fondamentale ha l’oggetto sociale, il quale deve essere esclusivamente o prevalentemente “lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”.
A queste realtà di impresa il legislatore collega una particolare disciplina per quanto riguarda l’applicazione dei contratti a tempo determinato. In particolare questi contratti possono derogare alla soglia massima dei 36 mesi di durata, prorogandoli di un ulteriore anno tramite sottoscrizione della proroga del rapporto di lavoro dinnanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro. Inoltre nel rapporto di lavoro a tempo determinato il contratto può essere “acasuale”, restando ferma la sua funzione che deve essere coerente e strumentale all’oggetto sociale delle Start Up.
Ulteriore deroga, alla disciplina generale, sta nella possibilità di poter stipulare più contratti a tempo determinato, tra le stesse parti, senza soluzione di continuità. In pratica non vige la regola del periodo di “stacco” tra la scadenza di un contratto e il successivo rinnovo come solitamente la legge disciplina in generale.
Nel caso delle Start Up le aziende possono utilizzare i rapporti di lavoro a tempo determinato in successione senza incorrere nel rischio di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, fermo restano i limiti di durata massima sopra indicati.