Con la recente circolare n. 149 del 12 agosto 2015 l’Inps ha fornito i primi chiarimenti in materia di lavoro accessorio, attualmente disciplinato dagli articoli 48 e 50 del d.lgs. 15 giugno 2015, n.81, che ha abrogato le precedenti disposizioni contenute negli articoli d 70 a 73 del d.lgs. n.276/2003.
L’art. 48 del d.lgs. n. 81/2015 ha innalzato il limite massimo del compenso, che il lavoratore può percepire, sino a 7.000 euro (al netto delle trattenute) per ogni anno (1° gennaio -31 dicembre), rivalutabile annualmente; il limite annuale del compenso è, quindi, l’elemento che ormai definisce le caratteristiche oggettive del lavoro accessorio, essendo precluso agli organismi ispettivi ogni eventuale accertamento in merito alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
L’art. 49 del citato decreto legislativo n. 81/2015 ha introdotto un’importante novità, prevedendo che i committenti liberi professionisti ed imprenditori debbano acquistare, esclusivamente con modalità telematiche, uno o più carnet di buoni orari (il cui valore è attualmente stabilito dalla stessa norma, in attesa dell’emanazione di apposito decreto del Ministero del Lavoro).
La circolare n. 149/2015 ha chiarito che l’acquisto dei buoni potrà avvenire attraverso:
- la procedura telematica INPS (c.d. voucher telematico), descritta nell’allegato 1 della stessa circolare;
- tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT e tramite servizio internet banking Intesa Sanpaolo;
- Banche Popolari abilitate.
I committenti non imprenditori e professionisti (ad esempio, enti locali) potranno continuare ad acquistare i buoni anche presso gli uffici postali situati su tutto il territorio nazionale, oltre ai canali d’acquisto sopra descritti.
Con riferimento alle modalità di comunicazione della prestazione, l’art. 49 del d.lgs. n. 81/2015 ha stabilito che i committenti imprenditori e liberi professionisti sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche (ivi compresi sms o posta elettronica) i dati anagrafici ed il codice fiscale del lavoratore,indicando anche il luogo della prestazione.
A tal riguardo, la circolare INPS ha richiamato la nota del Ministero del Lavoro, n. 3337 del 25 giugno2015, con la quale è stato chiarito che, al fine dei necessari approfondimenti in ordine all’attuazione di tale obbligo di legge e nelle more dell’attivazione delle relative procedure telematiche, la comunicazione in questione sarà effettuata secondo le precedenti procedure (ovvero, telematicamente all’INPS, la quale provvede a trasmetterla all’INAIL, come confermato da quest’ultimo Istituto con nota del 7 luglio2015).