La legge 133/2008 ha istituito il “Libro Unico del Lavoro” in sostituzione del libro matricola e del libro paga abrogando quest’ultimi (tutte le disposizioni vigenti che richiamano questi libri obbligatori oramai abrogati devono intendersi riferiti al LUL per quanto compatibili).
I soggetti obbligati all’istituzione del LUL sono tutti i datori di lavoro con esclusione dei datori di lavoro domestico, le imprese familiari e le p.a.
I lavoratori con l’obbligo di registrazione sono: i lavoratori subordinati nelle varie forme, i co.co.co., gli associati in partecipazione con apporto di lavoro e i lavoratori a domicilio.
Per quanto riguarda le società di ogni tipo e le imprese individuali, sorge l’obbligo nel momento in cui queste occupino dipendenti. Lo stesso obbligo sorge nei confronti degli amministratori nel caso in cui percepiscano compensi o rimborsi spese.
Il LUL è costituito dalla presenza dei dati sul trattamento retributivo del lavoratore e dal calendario presenze mensile.
Il LUL deve essere compilato per ciascun mese di riferimento entro la fine del mese successivo (art. 40 L.214/2011).
Il soggetto abilitato alla tenuta del LUL è il datore di lavoro. Questo può affidare la tenuta a consulenti del lavoro o altri professionisti abilitati e la tenuta dello stesso viene fatta presso le loro sedi.
Le forme in cui si deve tenere il documento sono:
– tramite elaborazione meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo;
– stampa laser;
– supporti magnetici;
In ogni caso è obbligatorio che vi sia una numerazione sequenziale nella stampa dei fogli che compongono il LUL.
Il LUL va esibito tempestivamente (ossia prima che l’ispettore proceda alla redazione del verbale di primo accesso ispettivo) agli organi di vigilanza nel luogo in cui si esegue il lavoro nel caso di sede stabile, o anche tramite mezzo di fax o posta elettronica nel caso in cui questo venga conservato in una sede legale. Nel caso in cui si trovi in altra sede i consulenti del lavoro e i professionisti abilitati devono esibirlo non oltre 15 giorni dalla richiesta fatta dagli organi di vigilanza.
Nel caso di mancata tenuta del LUL o di infedele registrazione dei dati, che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali e fiscali, o mancata esibizione agli organi di vigilanza, il datore incorrerà in sanzioni di tipo amministrativo.