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LAVORO NERO: NUOVE MAXI SANZIONI 2015

newIl Jobs Act rimodula le maxi sanzioni sul lavoro nero, cambiando il meccanismo in base al quale vengono applicate: non conta più la giornata lavorativa, ma il periodo durante il quale il lavoratore è impiegato irregolarmente.

Le novità sulla lotta al lavoro nero sono contenute nel decreto semplificazioni, approvato in via definitiva dal consiglio dei ministri dello scorso 4 settembre.

Vediamo in particolare cosa cambia in materia di lotta al lavoro nero. Le novità sono contenute nell’articolo 22 del provvedimento attuativo della Riforma Lavoro, che va a modificare l’articolo 3 del Dl 12/2002. La multa scatta in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico.

Ecco le maxi sanzioni:

  • Da 1.500 a 9 mila euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego per un periodo fino a 30 giorni effettivi di lavoro;
  • Da 3 mila a 8 mila euro per ciascun lavoratore, in caso di impiego tra i 30 e i 60 giorni;
  • Da 6 mila a 36 mila euro, in caso di impiego oltre i 60 giorni.

In precedenza la multa andava da 1.950 a 15.600 euro per ciascun lavoratore irregolare, più di 195 euro per ogni giornata di lavoro effettivo.

Se l’irregolarità persisteva, si applicava una nuova sanzione da 1.300 a 10.400 euro, più 30 euro per ciascuna giornata successiva.

 La novità fondamentale è il meccanismo, per fasce e non più per singola giornata lavorativa, che di fatto segna un tetto massimo a quota 36mila euro.

Le sanzioni sono aumentate del 20% nel caso in cui il lavoratore sia straniero, oppure sia minorenne.

Altra novità è rappresentata dalla reintroduzione della diffida (articolo 13, Dlgs 124/2004) in base alla quale il personale ispettivo invita il datore di lavoro alla regolarizzazione con la contestuale applicazione di uno sconto sulle sanzioni.

In base alla nuova norma, la diffida prevede la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, con una riduzione di orario non superiore al 50%, oppure un contratto a tempo determinato, full time, per un periodo non inferiore a 3 anni.

Il lavoratore non può essere licenziato prima di 3 mesi.

Entro 120 giorni dalla notifica del verbale, vanno provate l’avvenuta regolarizzazione e il pagamento delle sanzioni.