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La Retribuzione

La retribuzione è il corrispettivo per l’attività svolta dal lavoratore subordinato secondo quanto indicato dall’art. 2099 c.c., e la stessa Costituzione, all’art. 36, afferma che questa deve essere proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e sufficiente ad assicurare al lavoratore un’esistenza libera e dignitosa

busta-pagawebLa misura della retribuzione viene stabilita dal contratto collettivo al quale il rapporto di lavoro fa riferimento. Essa non può essere inferiore a quella indicata, a prescindere del fatto che il datore di lavoro applichi o meno il contratto collettivo (si parla di minimo tabellare o contrattuale), in quanto i parametri retributivi, indicati nei contratti collettivi, vengono presi come parametri di misura nel caso di decisioni prese dal giudice. Questo perché detti parametri rispettano i principi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione minima garantita indicati all’art. 36 della Cost. (Cass. 15/10/2010 n° 21274).
Abbiamo diversi tipi di retribuzione:

–        a cottimo: se la retribuzione è determinata in base al risultato di produzione (in alcuni casi vietata, come negli apprendisti o nel caso ti lavoro somministrato);

–        a tempo: se la retribuzione è determinata in base alla durata della prestazione lavorativa;

–        a compartecipazione:  se la retribuzione è in parte determinata in funzione degli utili dell’impresa raggiunti;

–        con provvigioni o con prestazioni in natura.

La retribuzione consta di diversi elementi stabiliti da varie fonti: la legge, i contratti collettivi di vari livelli, dall’accordo individuale fra datore e lavoratore. A volte, all’interno della busta paga troviamo delle erogazioni come rimborsi spese, indennità di trasferta, di trasferimento, anticipo e prestiti, prestazioni assistenziali, che non rientrano nella nozione giuridica di retribuzione.

La retribuzione viene corrisposta periodicamente con le modalità indicate nel contratto collettivo, solitamente con cadenza mensile. Avviene con la consegna al lavoratore di un prospetto paga.

Il pagamento avviene tramite denaro o altri mezzi equipollenti come assegni e bonifici bancari (soprattutto con quest’ultimi in virtù di quanto disposto dall’art. 12 del d.l.201/2011 “Salva Italia” del 06/12/2011 che prevede il limite di € 1.000,00 per il trasferimento di denaro contante).