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La nuova disciplina del Part Time

part timeCon il D.Lgs. n. 81/2015, nel ridisegnare le diverse tipologie contrattuali, il legislatore ha introdotto anche una nuova disciplina per il rapporto di lavoro part-time.

Obiettivo della riforma, nel rispetto della legge delega n. 183 del 2014,anche per il part-time, così come per le altre tipologie contrattuali, è in primo luogo  la semplificazione dell’istituto.

 La nuova disciplina appare aver perseguito l’ulteriore scopo del Legislatore, costituito dal rendere il lavoro part-time più funzionale rispetto alle esigenze organizzative e produttive dell’impresa.

Questa in sintesi la disciplina del (nuovo) contratto di lavoro part-time.

✦Nel rapporto di lavoro subordinato, l’assunzione può avvenire sia a tempo pieno che a tempo parziale; quest’ultimo, stipulato per iscritto ai fini della prova, deve contenere l’indicazione puntuale della durata della prestazione lavorativa, del giorno, della settimana, del mese e dell’anno.

✦Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dei suddetti elementi può essere fatta anche attraverso un rinvio ai turni programmati su fasce orarie prestabilite.

✦Il lavoro supplementare non è più limitato al solo part-time orizzontale: il datore di lavoro ha facoltà di richiederlo entro i limiti del normale orario contrattuale anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi.

✦Se la contrattazione collettiva non prevede una disciplina specifica relativa al lavoro supplementare ed alle modalità retributive riferite allo stesso, il datore di lavoro ne può chiedere lo svolgimento in una misura non superiore al 25% delle ore settimanali concordate. Non è più richiesto il consenso del lavoratore interessato il quale, tuttavia, può sottrarsi alla richiesta per comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.

✦La possibilità di fare svolgere lavoro straordinario (vale a dire quello oltre la durata del normale orario di lavoro legale o contrattuale) è estesa ad ogni forma di rapporto a tempo parziale.

✦Quanto alle clausole elastiche, ai sensi della nuova disciplina, le stesse ricomprendono qualsivoglia modifica/variazione dell’orario di lavoro, ivi comprese, quindi, quelle c.d. in aumento e quelle relative ad una diversa dislocazione rispetto a quanto pattuito nel contratto. In mancanza di regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, lavoratore e datore di lavoro possono stipulare accordi dinanzi ad un organo di certificazione.

✦Ancora con riferimento alle clausole elastiche, sotto il profilo retributivo, in mancanza di una disciplina da parte della contrattazione collettiva, è prevista una maggiorazione pari al 15% sulle ore per le quali si è verificata la variazione rispetto all’orario concordato. Il limite delle ore oggetto di variazione non può essere superiore al 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. Il diritto alla maggiorazione è subordinato alla effettiva sussistenza di una variazione di orario, non essendo previsto alcunché per la mera disponibilità.

✦Alla contrattazione collettiva, anche aziendale, è rimessa la possibilità di prevedere tempi ridotti: per il periodo di prova, per il preavviso e per la durata del periodo di comporto. È confermato, invece, il principio di proporzionalità della retribuzione rispetto al tempo pieno.

✦Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale o viceversa,non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

✦Restano confermate le motivazioni/ipotesi che consentono di trasformare il rapporto da tempo pieno a tempo parziale, con diritto al ripristino della situazione precedente, nel caso in cui le condizioni di salute

lo consentano (vale a dire malattia oncologica, terapie salvavita). Sono state aggiunte le gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti. Le predette condizioni devono essere accertate da una struttura sanitaria pubblica; nel caso in cui la malattia riguardi un parente, il lavoratore gode di un diritto di priorità, rispetto ad altri dipendenti, ai fini della trasformazione del rapporto da tempo pieno ad orarioridotto.

✦È parzialmente modificata la disciplina relativa al c.d. diritto di precedenza: il riferimento è alle mansionidi pari livello all’interno della categoria legale (e non più alle stesse oppure equivalenti mansioni). Inoltre,nell’ipotesi si verifichi la necessità di una assunzione a tempo parziale, il datore di lavoro è tenuto a far conoscere tale opportunità a tutto il personale in forza a tempo pieno che lavora nello stesso ambito comunale e, di conseguenza, a prendere in considerazione le eventuali richiese di trasformazione del rapporto presentate dal personale interessato.

✦Il lavoratore o la lavoratrice, per una sola volta, invece di usufruire del congedo parentale (previsto nei casi di cui agli artt. da 32 a 38 del D.Lgs. n. 151/2001) ha diritto di chiedere la trasformazione, da tempo pieno a tempo parziale, del proprio rapporto di lavoro in correlazione con il periodo di congedo ancora da usufruire. La riduzione dell’orario non può essere superiore al 50%. Il datore di lavoro non può opporsi alla richiesta e deve darvi seguito entro quindici giorni.

✦Quanto all’apparto sanzionatorio:

  • la forma scritta, come innanzi detto, è prevista ai fini della prova; è ammessa la prova testimoniale;
  • la dichiarazione giudiziale della sussistenza tra le parti di un rapporto a tempo pieno ha effetto dal momento della sentenza;nell’ipotesi in cui vengano svolte prestazioni in esecuzione di clausole flessibili senza rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti fissati dalla legge o dalla contrattazione collettiva, è riconosciuto al lavoratore, oltre alla retribuzione dovuta, il diritto ad un risarcimento del danno.