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Inquadramento e Mansioni

Al momento dell’assunzione, il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare al lavoratore le mansioni e l’inquadramento (cioè la categoria e la qualifica/livello) per il quale è stato assunto.

L’inquadramento deve prendere come riferimento le categorie indicate nella contrattazione collettiva.
Per quanto riguarda le mansioni bisogna tener conto di quelle effettivamente svolte dal lavoratore in maniera stabile e continuativa.

Infatti, a volte può capitare che la lettera di assunzione non contenga i compiti in concreto assegnati al lavoratore. In questo caso, per individuare le mansioni, bisogna accertare le attività svolte in concreto e raffrontare queste con quelle previste dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Le mansioni possono, nel tempo, essere variate dal datore di lavoro, avendo quest’ultimo il potere di determinare la struttura dell’organizzazione aziendale (c.d. ius variandi) a secondo delle esigenze produttive.

L’esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro incontra il limite nell’art. 2103 c.c., nel quale si fa divieto di adibire il lavoratore a mansioni inferiori rispetto a quelle concordate nell’assunzione. Ogni patto contrario a questo principio è nullo.
La giurisprudenza, a riguardo, ha ammesso delle deroghe a questo divieto in presenza di determinate condizioni.agendaAl momento dell’assunzione, il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare al lavoratore le mansioni e l’inquadramento (cioè la categoria e la qualifica/livello) per il quale è stato assunto.

L’inquadramento deve prendere come riferimento le categorie indicate nella contrattazione collettiva.
Per quanto riguarda le mansioni bisogna tener conto di quelle effettivamente svolte dal lavoratore in maniera stabile e continuativa.

Infatti, a volte può capitare che la lettera di assunzione non contenga i compiti in concreto assegnati al lavoratore. In questo caso, per individuare le mansioni, bisogna accertare le attività svolte in concreto e raffrontare queste con quelle previste dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Le mansioni possono, nel tempo, essere variate dal datore di lavoro, avendo quest’ultimo il potere di determinare la struttura dell’organizzazione aziendale (c.d. ius variandi) a secondo delle esigenze produttive.

L’esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro incontra il limite nell’art. 2103 c.c., nel quale si fa divieto di adibire il lavoratore a mansioni inferiori rispetto a quelle concordate nell’assunzione. Ogni patto contrario a questo principio è nullo.
La giurisprudenza, a riguardo, ha ammesso delle deroghe a questo divieto in presenza di determinate condizioni.