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Incentivi all’occupazione introdotti dal d.l. 76/13 (Decreto Lavoro)

incentivi

Il c.d. decreto lavoro (d.l. 76/2013)  ha introdotto degli strumenti volti ad incentivare l’assunzione di giovani lavoratori facenti parte delle c.d. categorie “svantaggiate” come indicato dal Regolamento Cee 800/08. Inoltre sono previsti anche contributi nel caso di assunzione di lavoratori che godono di trattamenti per il sostegno del reddito.
Gli strumenti contemplati dal decreto in particolare sono:

Incentivi all’assunzione, previsto un contributo per il datore di lavoro pari a un terzo della retribuzione mensile lorda (per un max di 650 €) per ogni singolo lavoratore assunto che abbia determinate caratteristiche: età compresa tra 18 e 29 anni che non abbia un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, o sia senza diploma di scuola media superiore o viva solo con una o più persone a carico (basta un di queste tre condizioni). Inoltre per accedere al contributi la nuova assunzione deve comportare un incremento occupazione rispetto al numero medio di occupati in azienda nei 12 mesi precedenti.
Il bonus viene erogato per 18 mesi nel caso di assunzione a tempo indeterminato, mentre nel caso di contratto a termine in 12 mesi. Le modalità di accesso per questo tipo di contributo saranno definite dall’Inps entro  60 gg di entrata in vigore del decreto stesso.

Incentivo nel caso di assunzione di un lavoratore che beneficia dell’Aspi. In questo caso al datore và un contributo pari al 50% dell’Aspi residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se fosse rimasto privo di occupazione. Per poter accedere a questo bene
ficio devono essere presenti determinati requisiti: il lavoratore non deve essere stato licenziato nei 6 mesi precedenti da aziende  con assetti proprietari collegate  con quella che assume.

Inoltre,  molto importante, viene reintrodotto lo status reddituale che comporta il mantenimento dello status di disoccupato e quindi l’accesso da parte delle aziende di agevolazioni nel caso di assunzione. I disoccupati potranno svolgere attività subordinata o autonoma senza perdere la loro condizione purchè (oltre a non svolgere attività di lavoro subordinata superiore a 6 mesi) dette attività non diano luogo a ricavi superiori nell’anno a 8.000€ nel caso di lavoro subordinato e 4.800€ di autonomo.