Altri articoli

Dimissioni

dimissioniSono lo strumento utilizzato dal lavoratore per recedere volontariamente dal rapporto di lavoro.

La legge disciplina i casi in cui il lavoratore può avvalersi di questo istituto:

-in caso di contratto a tempo indeterminato sono sempre ammesse purchè venga rispettato il termine di prescrizione (art.2118 c.c.), la cui durata è indicato nel CCNL;

-se il contratto è a tempo determinato non è possibile recedere prima della scadenza del termine se non per giusta causa ( art.2119 c.1);

-in qualunque caso in cui si presenti una giusta causa di recesso è legittima l’immediata cessazione senza l’obbligo di preavviso (dimissioni in tronco).

 La forma delle dimissioni è libera (anche se per motivi probatori si suole utilizzare quella scritta), tranne che il CCNL  non preveda una forma particolare di comunicazione (in mancanza di questa se è prevista determina la nullità delle dimissioni).

 La l.92/12 al fine di contrastare il fenomeno delle c.d. dimissioni in bianco (prassi abusiva in uso di far firmare al lavoratore, all’atto dell’assunzione, una lettera di dimissioni senza data) ha previsto che le dimissioni vanno sempre convalidate attraverso due strumenti alternativi:

 1.Convalida delle dimissioni presentate dal lavoratore davanti alla direzione territoriale del lavoro o al centro per l’impiego o in una delle sede individuate dalla contrattazione collettiva;

 2.Richiesta da parte del datore di lavoro al lavoratore di sottoscrivere in calce alla ricevuta della comunicazione amministrativa di cessazione del lavoro (UNILAV) una conferma della volontà di recedere dal rapporto.

 In mancanza di queste prescrizioni le dimissioni (o la risoluzione consensuale) sono prive di efficacia.

 Il datore di lavoro, nel caso di mancanza di convalida o conferma, entro 30 giorni dalle dimissioni, invita il lavoratore a pronunciarsi. Nel caso in cui quest’ultimo entro 7 gg dalla ricezione dell’invito non adempie, il rapporto di lavoro si considera risolto con effetto retroattivo.

Il lavoratore è libero di rispondere o no alla richiesta come è in suo potere la possibilità di revocare le dimissioni. In questo caso le dimissioni perdono efficacia.

 La l.92/12 introduce delle sanzioni amministrative particolarmente gravose nel caso di “dimissioni in bianco”, sanzioni nei confronti del datore che vanno da 5.000 a 30.000 euro, oltre la possibilità nei casi previsti dalla legge di poter incorrere in sanzioni penali ( ex. art. 629 c.p. reato di estorsione).

Il decreto lavoro (d.l. 76/13) ha esteso la convalida anche nei confronti dei co.co.co. e per gli associati in partecipazione.
Ultime modifiche sono state introdotte per quanto riguarda la comunicazione delle dimissioni, queste devono avvenire attraverso modelli prestampati