Il certificato di agibilità autorizza il datore di lavoro a svolgere, con il personale che rientra tra le categorie dei lavoratori dello spettacolo, attività all’interno dei locali.
La richiesta viene fatta dal datore di lavoro, in via esclusivamente telematica, attraverso i canali Inps- Ex Enpals, entro 5 giorni dalla stipulazione dei relativi contratti di lavoro e comunque prima dello svolgimento della prestazione lavorativa.
Nel momento in cui viene inoltrata la richiesta viene controllata la regolarità degli adempimenti contributivi dell’impresa richiedente, e nel caso di insussistenza di debiti il certificato viene rilasciato. Caso contrario, per il rilascio, bisogna regolarizzare la posizione contributiva o presentare idonea garanzia (in forma di fideiussione).
Nel caso di prestazioni lavorative a titolo gratuito il certificato viene rilasciato a condizione che la manifestazione in cui vengono impiegati i lavoratori abbia natura sociale/benefica/solidaristica, di conseguenza nulla deve essere dovuto ai lavoratori, e l’intero importo dei ricavi sia devoluto alle finalità sociali sopra indicate.
Esclusi dalla richiesta dall’obbligo dell’agibilità sono le formazioni amatoriali o dilettantistiche le cui finalità siano di puro divertimento o di valorizzazione delle tradizioni popolari (folkloristiche) senza scopo di lucro.
Nel caso in cui le imprese assumano delle associazioni o ditte individuali dello spettacolo hanno l’obbligo di richiedere a queste il possesso del suddetto certificato.
Particolare esenzione dall’obbligo del possesso del certificato di agibilità vige per alcune categorie di soggetti nel caso in cui questi non maturino, nel corso dell’anno solare, retribuzione lorda superiore a 5.000 euro. Questi sono:
-giovani sino a 18 anni;
-studenti sino a 25 anni;
-pensionati di età superiore a 65 anni;
-soggetti i quali sono già tenuti al versamento dei contributi obbligatori ai fini pensionistici
Ovviamente è cura del datore di lavoro acquisire idonea documentazione che accerti la presenza dei requisiti richiesti per l’esenzione.
In caso di mancato possesso del certificato di agibilità, la legge prevede una sanzione amministrativa di euro 125,00 per ogni lavoratore e per ogni giornata lavorativa da ciascuno prestata.