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Status di Disoccupazione

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Lo status di disoccupazione, disciplinato dal d. lgs. 181/2000 e seguenti, è riconosciuto a chi, privo di lavoro, si presenta al competente Centro per l’Impiego e dichiara, con il modulo appositamente predisposto, l’immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa.

Il Regolamento CE n.800/2008 definisce i c.d. lavoratori svantaggiati, e tra essi in particolare indica i soggetti “molto svantaggiati” come coloro i quali si trovino senza lavoro da almeno 24 mesi.

Lo status di disoccupazione , alla luce della modifica fatta dalla L.99/2013, che ha ripristinato i vecchi criteri in precedenza abrogati dalla l. 92/2012, viene meno nel caso in cui:

– il soggetto disoccupato cominci a svolgere un’attività lavorativa che gli consenta di avere un reddito annuale superiore al reddito minimo personale fissato in euro 8.000 per lavoro dipendente, e di euro 4.800 per lavoro autonomo;

– il soggetto non si presenti al colloquio orientativo proposto dal Centro per l’Impiego

-il soggetto rifiuti senza un valido motivo una congrua offerta di lavoro da parte del Centro per l’Impiego

Nel caso in cui il  disoccupato trovi un lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi, lo stato di disoccupazione resta sospeso per la durata del rapporto.

E’ importante conoscere la disciplina dello status di disoccupazione, perchè a questa situazione soggettiva  la legge collega determinati strumenti, come per esempio le agevolazioni di cui possono godere i datori di lavoro in tema di assunzioni con la L.407/90