Le ragioni dell’indicazione dei beni.
Indicare i beni nel testamento è un atto, non necessario, ma che riveste una certa importanza.
Invero, qualora il defunto non dovesse indicare la destinazione dei beni nel testamento questi verranno divisi secondo le regole previste per la successione legittima: saranno istituiti eredi il coniuge ed i figli, o, in mancanza di questi ultimi, gli ascendenti, o, ancora, i fratelli o, infine, in assenza di successibili, i beni andranno allo Stato.
Si comprende, dunque, quanto possa essere utile indicare almeno la destinazione di alcuni beni all’interno delle disposizioni testamentarie.
Il legato.
Un’altra, non meno importante, ragione che può spingere un testatore ad indicare i beni ereditari nel testamento è quella di istituire un legato.
Invero, le disposizioni testamentarie istituiscono una successione universale (cioè unica e di tutti i beni), quando vengono indicati tutti beni ovvero una quota patrimoniale dei beni ereditari;
tuttavia, è altresì vero che all’interno del testamento possano essere previste delle altre disposizioni che saranno a titolo particolare e che istituiranno un legato (ad esempio: il lascito di uno specifico ed individuato bene ereditario).
Il destinatario del bene istituito per legato è detto legatario (e non erede, come spesso capita volgarmente di sentire).
Differenza tra erede e legatario.
Ovviamente vi è una marcata differenza tra chi veste la qualità di erede e chi quella di legatario.
Il primo, l’erede, insieme o in coeredità con altri soggetti, subentra in tutto il patrimonio (attivo e passivo) del defunto, rispondendo anche degli eventuali debiti ereditari;
il secondo, invece, acquista dei diritti patrimoniali o non patrimoniali specifici limitatamente ad i beni oggetto del legato e non risponde degli eventuali debiti ereditari a meno che non specificamente indicato nel testamento.
Ancora, il legato, contrariamente all’istituzione di erede, può essere soggetto a termine.
L’indicazione dell’ “erede universale” in concomitanza di una disposizione particolare.
Un’interessante sentenza della Corte di Cassazione del 2019, precisa che quando una disposizione testamentaria attribuisce la qualifica di erede universale e l’attribuzione di un determinato bene ovvero una quota parte di eredità, gli altri beni ereditari non attribuiti siano essi menzionati ovvero non menzionati nel testamento, non vengono automaticamente attribuiti allo stesso erede ma verranno assegnati attraverso la successione legittima.
Infatti, secondo l’interpretazione soggettiva del testamento, è facile desumere l’intenzione del defunto, che pur utilizza l’espressione “erede universale”, di trasmettere al successore soltanto quella lista di beni.
Nel diverso caso, si ritiene sarebbe stato liberatorio indicare in conclusione di lista un “…e tutti gli altri beni di mia proprietà”, qualora si sarebbe inteso realmente nominare un erede universale.
Opereranno, quindi, in concorso tanto la successione testamentaria, inerente alle disposizioni particolari previste dal testamento, sia la successione legittima.
Questo regime appena menzionato varrà anche in caso di beni ereditari ignorati ovvero sopravvenuti.