Il conto corrente del defunto (cointestato e non)

L’accesso e la gestione del conto corrente dopo la morte del titolare.

Alla morte del titolare di un conto corrente, l’erede o gli eredi di quest’ultimo, incontrano una serie di problemi posti dalla banca sia nel caso in cui il conto corrente risulta intestato esclusivamente al defunto, sia nel caso di conto corrente cointestato.

Nel primo caso, in presenza di conto corrente con intestatario esclusivo (cioè il solo defunto), la banca può sollevare agli eredi problemi di legittimazione (e, in ogni caso, frequentemente, blocca il conto).

Nel secondo caso, in presenza di conto corrente cointestato, la banca può fare ostruzionismo, con conseguente difficoltà per gli altri cointestatari non solo di accedere al conto ma anche di gestire la propria parte di somme eventualmente presente nel conto stesso.

Conto corrente ed accettazione dell’eredità

Con la morte del titolare o di uno dei cointestatari, le somme di denaro presenti sul conto corrente vengono ricomprese nella successione ereditaria e offerte all’erede (o agli eredi), il quale (i quali) le può fare proprie solo dopo avere accettato l’eredità, normalmente. Più frequentemente, ed economicamente, oggi si provvede con semplice presentazione della dichiarazione di successione.

L’accettazione dell’eredità è un atto espresso o tacito con il quale l’erede fa proprio il patrimonio del defunto. L’accettazione non può essere revocata (“semel heres semper heres”, appena erede sempre erede, dicevano i latini).

L’accettazione dell’eredità oltre che espressa può essere tacita.

Si ha, ad esempio, accettazione tacita dell’eredità quando l’erede chiude il conto corrente del defunto o vi sottrae indebitamente denaro .

Da ciò può ricavarsi che anche in mancanza di una espressa accettazione dell’eredità, la banca non può impedire l’accesso, al conto dell’unico titolare defunto, all’erede che vuole compiere operazioni che rientrano nell’accettazione tacita.

Conto corrente con titolare unico

Con la morte dell’unico correntista, in presenza di uno o più eredi che hanno tutti espressamente accettato l’eredità o che abbiamo presentato la dichiarazione di successione alle Autorità competenti, il contenuto del conto corrente caduto in successione diviene disponibile per gli eredi stessi, e si applicano le norme del conto corrente cointestato per le quali tutti hanno il diritto di accedervi e di disporre della propria quota o dell’intero.

La banca, in tale ipotesi, non può pretendere la contemporanea presenza di tutti gli altri eredi o il loro consenso o, ancora, una procura all’incasso firmata da tutti gli eredi ma, non di rado, dobbiamo registrare che ciò purtroppo avviene. D’altro canto, in casi molto meno recenti, le banche sono state ritenute responsabili per aver troppo facilmente autorizzato i presunti eredi in danno di quelli poi rivelatisi reali.

Conto corrente cointestato

In caso di conto corrente cointestato se muore solo uno degli intestatari del conto, la situazione è più complicata, anche perché il codice civile prevede delle presunzioni a monte circa il soggetto a cui appartengono le somme di un conto corrente di questo tipo e, contestualmente, queste presunzioni possono essere anche superate di fronte alla prova contraria.

Una situazione un po’ ingarbugliata ma di giustizia, che affronteremo in altro momento.

Di regola, al sopravvissuto non può essere impedita la gestione della propria quota parte, presumibilmente, e ad esempio, la metà (in caso di cointestazione del conto tra due soggetti, di cui uno sopravvissuto).

In tale ipotesi, infatti, la banca non può richiedere ai superstiti che intendono accedere al conto l’esibizione di documenti legati al decesso di un intestatario quali il certificato di morte, la denuncia di successione, la presenza di altri eredi.

Tuttavia, anche in questo caso, per sbloccare la quota (presunta) del defunto sarà necessario depositare la dichiarazione di successione presso l’Agenzia delle Entrate ed esibirne copia alla banca.

Tuttavia, la denuncia di successione è un adempimento tributario che non incide sul piano civilistico relativo all’acquisto della titolarità dell’eredità e della qualifica di erede, quindi, si ritiene che l’eventuale richiesta della banca della denuncia di successione per consentire l’accesso al conto sia del tutto illegittima e priva di fondamento, seppur ormai entrata nella prassi consueta di qualsiasi istituto bancario, anche per i motivi di economicità di cui si è accennato prima.

Gli altri intestatari possono disporre dell’intero conto corrente cointestato solo se tale facoltà era già prevista tra i titolari del conto corrente (c.d. firma disgiunta).

Sul punto è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione che con una recente sentenza ha stabilito che la facoltà di agire disgiuntamente sul conto corrente sopravvive alla morte di uno dei contitolari (Cassazione civ. n. 12385 del 2014 ).

Da tale pronuncia si ricava il principio secondo cui se il conto corrente bancario è intestato a più persone aventi pari facoltà di compiere, anche in modo disgiunto, operazioni, attive e passive, fino all’estinzione del rapporto, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell’obbligazione, che sopravvive alla morte di uno dei contitolari.

Ne consegue in tal esatto caso che, quindi, gli altri intestatari hanno il diritto di chiedere, anche dopo la morte di uno dei contitolari, l’intero saldo del conto.

Se ti è piaciuto o lo ritieni utile, puoi condividere questo articolo
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp