Oggi scriviamo della regola del principio proporzionale attraverso il quale viene ordinariamente effettuata la ripartizione delle spese condominiali comuni e lo strumento delle tabelle millesimali utile a permettere tale ripartizione, disciplinato all’articolo 1123 del cod. civ. e successivi.
È contenuto proprio nell’art. 1123 c.c. la regola generale (derogabile all’unanimità dei condòmini) per la quale le spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell’edificio nonché le spese inerenti alla prestazione di servizi di interesse di tutti i condomini vadano ripartite secondo un criterio proporzionale che tenga conto del valore della proprietà di ciascun proprietario.
Lo strumento attraverso il quale viene applicato il principio proporzionale della ripartizione delle spese condominiali è dato dalle c.d. tabelle millesimali.
Diversi sono i criteri di riferimento per calcolare il valore di ciascun immobile e redigere una tabella millesimale: la metratura; il piano; l’esposizione a sud o nord; etc.
Si distinguono tre differenti figure di tabelle millesimali a seconda della loro formazione:
– tabelle millesimali contrattuali;
– tabelle millesimali assembleari o deliberative;
– tabelle millesimali giudiziali.
L’articolo 1138 del cod. civ. precisa che ciascun condòmino può prendere l’iniziativa di redigere il regolamento assembleare che diventerà effettivo dopo l’approvazione dell’assemblea a maggioranza dei partecipanti purché questi ultimi raggiungano il quorum di 500 millesimi.
Possono essere redatte su iniziativa di un singolo condòmino salvo poi dover essere approvate dall’assemblea.
Un aspetto da attenzionare è dato dalla possibilità di modificare le tabelle millesimali.
Queste ultime, infatti, potranno essere rettificate o ricorrendo all’assemblea dei condòmini, attraverso una delibera all’unanimità, ovvero per l’iniziativa anche di un singolo condòmino che potrà chiedere la revisione della tabella millesimale all’Autorità giudiziale competente citando in giudizio il condominio in persona dell’amministratore secondo quanto disposto dall’articolo 69 delle disposizioni attuative al codice civile come ribadito dalla recente riforma condominiale avvenuta con la legge n. 220/2012 (Tribunale Roma, Sez. 5 Civile, sentenza n. 1467/2020).
Sempre con riguardo alla modifica delle tabelle millesimali, quorum di approvazione diverso (art. 1136 cod. civ.) è previsto allorché siano state effettuate consistenti modiche alla cubatura di singole proprietà o in caso di errore acclarato nelle vecchie tabelle.