La posta indirizzata ad un defunto

È normale ricevere della posta indirizzata ad un defunto, per un po’ di tempo e nell’attesa di regolarizzazione tutti i rapporti.

Fintanto che si tratta di innocue lettere, cartoline o riviste in abbonamento non nasce alcuna preoccupazione.

Se accetto una raccomandata A/R

Cosa accade se l’erede accetta delle raccomandate contenenti delle comunicazioni dirette esclusivamente al defunto ovvero delle cartelle esattoriali per debiti contratti dal genitore prima della morte?

Recentemente, si è pronunciata in merito alla questione, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con l’ordinanza n. 5995/2020.

I giudici di legittimità hanno negato che l’accettazione di comunicazioni postali destinate al defunto potesse configurare un gesto qualificabile come accettazione tacita dell’eredità.

Invero, nel caso trattato, la ricezione da parte dell’erede di comunicazioni personali del defunto inerenti l’obbligo di pagare delle spese condominiali non ha fatto sorgere in capo all’erede stesso il dovere di contribuire al pagamento di dette somme poiché, come già detto, la mera ricezione di documenti postali indirizzati al defunto non comporta l’accettazione tacita dell’eredità.

Se accetto una cartella esattoriale o simile.

Il discorso cambia, purtroppo, invece, per le raccomandate dell’Erario: la loro accettazione senza una previa comunicazione del decesso del destinatario, comporta l’accettazione tacita dell’eredità.

Questo, dunque, significa che il debito contratto dal defunto con il Fisco ricade sull’erede che dovrà provvedere al pagamento con il proprio patrimonio ovvero con gli eventuali lasciti ereditari. Si veda, in tal senso, l’ordinanza n. 30390/17 della Cassazione.

In conclusione, occorre precisare che, per quanto attiene cartelle e raccomandate fiscali in genere, queste, durante il primo anno della morte del defunto, potranno essere inviate dal Fisco, con destinazione impersonale “eredi del defunto” e non al defunto, a pena di nullità dell’atto stesso (spedizione ad esempio indirizzata a “Eredi del sig. Mario Rossi).

Tale nullità, però, giova ribadirlo ancora per l’importanza del concetto, non avrà effetto, e quindi la notifica si considererà perfezionata, se l’erede accetta ugualmente la raccomandata senza fare menzione del decesso della persona alla quale la raccomandata stessa è indirizzata.

Evidentemente, anche la raccomandata inviata all’erede impersonalmente e da questi accettata avrà efficacia di accettazione dell’eredità; e da allora diverrà impossibile rinunciarvi.

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